Ordinanza n. 171/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale della Sezione Economia della Cultura - Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia n. 2 del 13.1.2026, recante approvazione degli esiti del procedimento per il sostegno di progetti di festival, rassegna e premi nel settore cinematografico e audiovisivo di rilievo regionale, nazionale e internazionale da realizzarsi sul territorio regionale nel triennio 2025-2027; - di tutti gli atti presupposti e conseguenziali, ivi inclusi tutti gli atti del procedimento, l’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 367 dell’11.11.2025, la determinazione n. 391 del 27.11.20255 di nomina della Commissione, gli atti indittivi, tutti i verbali della Commissione di Valutazione, la graduatoria finale, la determinazione dirigenziale n. 34 del 10.3.2026, il verbale della Commissione di Valutazione n. 6 del 5.3.2026, unitamente alla nota regionale in data 12.3.2026 di trasmissione del verbale, e la conseguente determinazione di aggiornamento degli esiti della procedura e presa d’atto del predetto verbale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di approvazione degli esiti della procedura per il sostegno di progetti cinematografici e audiovisivi nel triennio 2025-2027, nonché successivi atti di riesame e aggiornamento degli esiti
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha partecipato a una procedura pubblica “a sportello”, dotata di risorse complessive pari a sei milioni di euro, presentando un progetto triennale di festival cinematografico. Il progetto è stato ritenuto ammissibile, ma non finanziabile, avendo ottenuto 65 punti, inferiori alla soglia minima di 70. In sede di riesame, la Commissione ha confermato la valutazione e ha ridotto da 10 a 8 il punteggio relativo al criterio n. 2, “Rilevanza regionale e nazionale”. La ricorrente ha dedotto: l’illegittima composizione della Commissione, ritenuta priva di adeguata specializzazione tecnica nel settore cinematografico e audiovisivo; l’incongruità e l’insufficienza della valutazione sul criterio n. 2, poiché il punteggio iniziale di 10 non sarebbe stato previsto dalla griglia e la successiva riduzione a 8, qualificata come correzione di errore materiale, avrebbe costituito una rivalutazione peggiorativa, fondata su motivazioni diverse e più restrittive; la violazione della disciplina della procedura a sportello, per avere la Commissione dichiarato di aver operato anche in chiave comparativa; nonché difetto di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento e difetto di istruttoria, in ragione dell’attribuzione di punteggi più elevati a progetti comparatori che, quanto a networking e partnership, non presentavano un livello di dettaglio manifestamente superiore. La Regione ha contestato i motivi, sostenendo la legittimità della Commissione, la correttezza della valutazione tecnico-discrezionale e l’assenza di periculum in mora, anche perché il progetto relativo al 2025 era già stato realizzato e il pregiudizio avrebbe avuto natura patrimoniale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché la mancata o tardiva rinnovazione della valutazione, in una procedura a esaurimento di risorse, avrebbe potuto precludere definitivamente l’accesso al sostegno pubblico e compromettere la realizzazione e lo sviluppo del programma triennale, senza che il pregiudizio fosse riducibile al solo profilo patrimoniale. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha concentrato la delibazione sul criterio n. 2, potenzialmente decisivo per il superamento della soglia di finanziabilità. La motivazione iniziale — riferita all’indicazione di tre Paesi stranieri — non appariva pienamente corrispondente al contenuto del progetto, che descriveva articolatamente networking, enti pubblici e privati, università, partner istituzionali e internazionali e linee di sviluppo triennali. Il passaggio da 10 a 8 punti, qualificato come correzione di errore materiale, risultava accompagnato da una giustificazione basata su elementi diversi e più restrittivi, configurando prima facie una rivalutazione peggiorativa e non una rettifica meccanica. Inoltre, il confronto sommario con altri progetti evidenziava che questi ultimi utilizzavano elenchi di partner, collaborazioni istituzionali e prospettive di sviluppo non sempre corredati da un grado di dettaglio operativamente, annualmente e nominativamente manifestamente superiore. Il criterio n. 2 appariva quindi applicato attraverso un apprezzamento qualitativo, anziché mediante un modulo rigidamente numerico e automatico; ciò imponeva una motivazione chiara, coerente e uniforme e l’esplicitazione dello standard valutativo concretamente utilizzato. La domanda cautelare è stata accolta con sospensione degli atti impugnati e ordine alla Regione di rivalutare, entro 30 giorni, il progetto limitatamente al criterio n. 2. La rivalutazione dovrà specificare, per ciascuna annualità, le collaborazioni e reti considerate rilevanti o non rilevanti; indicare il parametro utilizzato per distinguere i punteggi 8, 10 e 15; e motivare espressamente l’eventuale collocazione della proposta a un livello inferiore o pari rispetto ai progetti comparatori indicati. È stata fissata l’udienza pubblica del 14 gennaio 2027 e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; il TAR ha adottato una misura cautelare interlocutoria ordinando la rinnovazione parziale della valutazione.
Massime di principio
- Quando la valutazione di un progetto finanziabile incide sul superamento della soglia minima di accesso al contributo, una motivazione sintetica deve comunque rappresentare adeguatamente il contenuto progettuale effettivamente esaminato e il percorso valutativo seguito.
- La modifica peggiorativa del punteggio in sede di riesame non può essere qualificata come mera correzione di errore materiale quando sia sorretta da una motivazione fondata su elementi nuovi, diversi o più restrittivi rispetto a quelli posti a base della valutazione originaria.
- Quando un criterio valutativo, pur formalmente non comparativo, richiede apprezzamenti qualitativi sul valore delle collaborazioni, delle reti e del rilievo del progetto, la Commissione deve esplicitare lo standard utilizzato e applicarlo in modo coerente e uniforme a tutti i progetti.
- La parità di trattamento nelle procedure selettive per l’erogazione di contributi richiede che le differenze nei punteggi siano giustificate da una motivazione idonea a evidenziare perché il progetto valutato negativamente presenti un livello qualitativo o di dettaglio inferiore rispetto ai progetti assunti come comparatori.
- In una procedura a esaurimento di risorse, il periculum cautelare può sussistere anche oltre il danno patrimoniale, quando la mancata o tardiva rinnovazione della valutazione rischi di precludere definitivamente l’accesso al sostegno pubblico e di compromettere la realizzazione di un programma pluriennale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 260/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 164/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 165/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 940/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 1013/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 2459/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →