Sentenza n. 5897/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - “in parte qua, del Decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana Numero 24681 del 14/12/2022 avente per oggetto: Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, nella parte relativa alla richiesta di ripiano a carico della FRA PRODUCTION SRL; dell’elenco delle quote di pay back a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato alla predetta determinazione, nella parte relativa alla quota della FRA PRODUCTION SRL; nonché degli atti tutti a detti provvedimenti antecedenti, preordinati e consequenziali, nonché degli altri atti o provvedimenti citati negli atti medesimi, in particolare: - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali, menzionate nel corpo della predetta determinazione ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” - del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - del decreto del Ministro della Salute di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale n. 216, rubricato “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale”; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022 n. 251, rubricato “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018””;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto della Regione Toscana che ha incluso l’impresa tra le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 e ha determinato la relativa quota di payback
Esito
La controversia
L’impresa operante nel settore dei dispositivi medici ha impugnato, chiedendone l’annullamento in parte qua, il decreto della Regione Toscana relativo agli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, limitatamente alla propria posizione e quota di payback. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e consequenziali, tra cui gli atti di certificazione dei fatturati, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019, i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022 e gli ulteriori atti di determinazione del tetto di spesa e delle modalità di ripiano. Il testo della sentenza non riporta l’esposizione specifica dei motivi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La ricorrente aveva inizialmente rinunciato alla domanda cautelare e, dopo l’integrazione del contraddittorio, il giudizio è stato fissato per la decisione. Prima dell’udienza, la Regione Toscana ha segnalato che la controversia era cessata in ragione dell’adesione dell’impresa al meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di payback previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118. L’impresa ha condiviso tale prospettazione e ha chiesto anch’essa la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare i motivi di merito e senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni con la legge 8 agosto 2025, n. 118
L’adesione al meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di payback previsto dalla disposizione ha determinato il venir meno della materia del contendere, condiviso sia dall’amministrazione sia dalla ricorrente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa in udienza straordinaria; il testo non attribuisce alla norma uno specifico rilievo motivazionale.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, la parte ricorrente aderisce a un meccanismo normativo di definizione o risoluzione della controversia e tale adesione elimina l’interesse alla decisione sugli atti impugnati, il giudice amministrativo può dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di merito.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è appropriata quando il venir meno della controversia è riconosciuto sia dall’amministrazione sia dalla parte ricorrente e non residua un interesse concreto alla pronuncia di annullamento.
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