Sentenza n. 4330/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1203/2025 emessa dal Tribunale di Monza in funzione di Giudice del lavoro, pubblicata il 16.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente euro 1.000 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza n. 1203/2025 del Tribunale di Monza, pubblicata il 16 ottobre 2025, e il pagamento di euro 1.000 tramite la carta elettronica del docente; ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese. Il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso in camera di consiglio, il possibile mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, perché il titolo non era stato notificato al Ministero presso il domicilio digitale corretto. La sentenza era stata notificata agli uffici scolastici territoriali e regionali e a una direzione generale ministeriale, ma non all'indirizzo PEC del Ministero risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni; neppure la notifica presso l'Avvocatura dello Stato era idonea a far decorrere il termine.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 si applica anche all'ottemperanza diretta all'esecuzione di un titolo giudiziale recante un'obbligazione pecuniaria, anche quando il pagamento debba avvenire mediante moneta elettronica. Per le notifiche via PEC, il creditore deve individuare il domicilio digitale secondo le regole sui pubblici elenchi: l'indirizzo tratto dal Registro IPA può essere utilizzato solo se l'amministrazione non ha indicato un domicilio nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni. Il Ministero aveva registrato in quest'ultimo il domicilio digitale da utilizzare per le notificazioni giudiziarie; la notifica agli uffici scolastici, a una direzione generale diversa o all'Avvocatura dello Stato non ha quindi avviato il termine, poiché quest'ultima sede è idonea ai fini processuali ma non sostituisce la notifica alla sede dell'amministrazione debitrice richiesta per l'adempimento spontaneo. Non essendo decorso il termine, l'azione di ottemperanza era inammissibile. Le spese sono state compensate, in considerazione della difesa di mero stile dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione è indicata quale base processuale dell'azione di ottemperanza, ma la sentenza non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
La mancata notifica del titolo in forma esecutiva – che deve avvenire presso la sede reale dell’Ente individuata secondo le regole sopra precisate – comporta che non è iniziato a decorrere il termine di cui all’art. 14 del D.L. n.669/1996, con conseguente inammissibilità dell’azione
Il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento spontaneo dell'amministrazione debitrice deve decorrere prima di promuovere l'ottemperanza relativa a un'obbligazione pecuniaria. Perché decorra, il titolo esecutivo deve essere notificato presso il domicilio digitale corretto dell'amministrazione debitrice.
art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012
Ne consegue che l’estrazione del domicilio digitale dal Registro IPA è valida, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, soltanto nel caso in cui l’indirizzo dell’amministrazione debitrice non sia presente nel Registro delle PP.AA., cioè nel Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012.
Il domicilio digitale tratto dal Registro IPA è utilizzabile in via subordinata: se l'amministrazione ha un indirizzo presente nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, la notifica va effettuata a tale indirizzo.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994
La disposizione, difatti, non include l’elenco IPA nel novero dei pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni degli atti in materia amministrativa equiparandolo agli altri pubblici elenchi, ma si limita a ribadire – con funzione di raccordo e armonizzazione delle fonti normative – che la notifica è valida anche presso l’indirizzo digitale che risulta “individuato” in applicazione della disciplina del citato art.16-ter, comma 1-ter del D.Lgs. n. 179/2012, cioè anche all’indirizzo risultante dal Registro IPA ma solo a condizione che l’amministrazione di riferimento non abbia provveduto a comunicare il proprio indirizzo digitale all’interno del Registro delle PP.AA.
La norma non rende il Registro IPA un elenco autonomamente utilizzabile in via generale per notificare atti amministrativi alle pubbliche amministrazioni; richiama la disciplina dell'art. 16-ter, comma 1-ter, e consente la notifica all'indirizzo IPA solo se l'amministrazione non ha comunicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 si applica anche al ricorso per ottemperanza diretto a ottenere l'esecuzione di un giudicato che impone il pagamento di una somma di denaro, anche quando il pagamento debba essere effettuato mediante moneta elettronica.
- Perché decorra il termine dilatorio di 120 giorni, il titolo esecutivo deve essere notificato all'amministrazione debitrice presso il domicilio digitale individuato secondo le regole sui pubblici elenchi applicabili alle notificazioni giudiziarie.
- Quando l'amministrazione ha indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, l'indirizzo risultante dal Registro IPA non è utilizzabile per la notifica in sua sostituzione; il domicilio IPA è utilizzabile solo in mancanza dell'indirizzo dell'amministrazione nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni.
- La notifica del titolo presso uffici periferici o articolazioni interne diverse dall'amministrazione centrale indicata come debitrice nel titolo, così come la notifica presso l'Avvocatura dello Stato, non sostituisce la notifica richiesta presso il domicilio digitale dell'ente debitore per avviare il termine volto a consentire l'adempimento spontaneo.
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