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Sentenza

Sentenza n. 126/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione Lavoro, sul riconoscimento del beneficio della Carta del Docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2021/22

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta del Docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, condannando il Ministero a mettere a sua disposizione la carta elettronica o altro strumento equipollente. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza e non aveva formulato specifiche eccezioni di rito o di merito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per ottemperanza, poiché la sentenza del Tribunale di Bergamo era passata in giudicato, il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e l'Amministrazione non risultava avervi dato esecuzione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo gli interessi legali dalla formazione del giudicato fino all'effettivo soddisfacimento relativamente al capo concernente la condanna al pagamento della sorte capitale. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro 90 giorni dalla richiesta della ricorrente e di adottare tutti gli atti necessari, inclusa l'attivazione della Carta del Docente e il caricamento del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto al beneficio economico riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Bergamo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, il creditore può promuovere le iniziative esecutive previste dall'ordinamento; nel caso concreto il termine risultava decorso.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento del riconoscimento degli interessi legali dalla formazione del giudicato fino all'effettivo soddisfacimento della sorte capitale.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il TAR lo richiama, unitamente all'art. 115 c.p.c., nel ritenere fondato il ricorso in assenza di specifiche eccezioni di rito o di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 64, comma 2, c.p.a., nel quadro della valutazione della fondatezza del ricorso in assenza di contestazioni specifiche.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il provvedimento giurisdizionale passato in giudicato non è stato spontaneamente eseguito dall'amministrazione obbligata, una volta decorso il termine dilatorio applicabile.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro un termine determinato, precisando gli atti concreti necessari alla sua attuazione.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere sostitutivo di adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato anche di impartire ordini alla struttura tecnica competente affinché abiliti il beneficiario a registrarsi su una piattaforma amministrativa e attivi o carichi il beneficio riconosciuto dal giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, al credito oggetto della statuizione di condanna possono essere riconosciuti gli interessi legali dalla formazione del giudicato fino all'effettivo soddisfacimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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