Sentenza n. 9474/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione ANAC nel Casellario informatico relativa alla risoluzione in danno di un contratto d'appalto per grave inadempimento e grave ritardo
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato l'annotazione ANAC e il provvedimento di chiusura del procedimento, deducendo, in primo luogo, che la segnalazione del Comune avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento ANAC sul Casellario, perché non preceduta da un tempestivo e formale contraddittorio. In particolare, la stazione appaltante non avrebbe trasmesso all'impresa la contestazione degli addebiti prevista dall'art. 108, comma 3, d.lgs. 50/2016 prima della risoluzione contrattuale. È stata inoltre dedotta l'illegittimità della risoluzione per violazione dell'art. 108 d.lgs. 50/2016, nonché l'omessa valutazione, da parte di ANAC, dell'utilità della notizia e delle violazioni procedimentali commesse dal Comune. Sono stati denunciati violazione di legge, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, sviamento, disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza e violazione del contraddittorio. ANAC ha sostenuto che le numerose interlocuzioni scritte e verbali tra Comune e impresa avrebbero assicurato un contraddittorio sostanziale, anche se non perfettamente formalizzato secondo lo schema dell'art. 108 d.lgs. 50/2016.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha respinto la censura secondo cui la sola mancata previa comunicazione della segnalazione ANAC avrebbe imposto l'archiviazione per irricevibilità: tale comunicazione ha natura informativa e la sua omissione costituisce una mera irregolarità, poiché il contraddittorio effettivo sulla segnalazione si svolge nel procedimento ANAC successivo all'avvio, mediante memorie e documenti. Il TAR ha invece accolto la doglianza relativa alla mancata considerazione dell'omessa trasmissione della contestazione degli addebiti prevista dall'art. 108, comma 3, d.lgs. 50/2016. È risultato incontestato che tale fase fosse mancata. L'art. 9, comma 2, del Regolamento ANAC impone all'Autorità di verificare, già in fase preistruttoria, se il contraddittorio previsto dalla legge sia stato instaurato a monte dalla stazione appaltante, a pena di irricevibilità della segnalazione. Nel caso concreto ANAC, pur a fronte della specifica contestazione dell'impresa, non ha motivato sull'effettiva integrità del contraddittorio, limitandosi a valutare la non manifesta infondatezza e la non inverosimiglianza della notizia. Le argomentazioni svolte da ANAC nella memoria difensiva circa le interlocuzioni intercorse tra le parti non possono integrare la motivazione del provvedimento, trattandosi di motivazione postuma. L'annotazione è stata quindi annullata ed è stato imposto ad ANAC di procedere al suo oscuramento. Il TAR ha precisato che la decisione non incide, neppure incidentalmente, sulla legittimità della risoluzione contrattuale, la cui cognizione spetta al giudice ordinario, né elimina l'eventuale obbligo dell'operatore di dichiarare alle stazioni appaltanti il fatto annotabile, ove persistano i presupposti per la sua valutazione come grave illecito professionale. Il terzo motivo è stato assorbito. Spese integralmente compensate per novità e complessità della questione.
Norme richiamate
art. 9, commi 1 e 2, Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico delle imprese, Delibera ANAC n. 272/2023, come modificato dalla Delibera n. 225/2025
Le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli altri soggetti di cui al comma precedente assicurano la preventiva instaurazione di tempestivo e formale contraddittorio con gli operatori economici a norma di legge, a pena di irricevibilità della segnalazione.
La disposizione vincola ANAC a verificare, già nella fase preistruttoria, che il contraddittorio previsto dalla legge sia stato instaurato nel procedimento presupposto alla segnalazione. La mancata previa comunicazione della segnalazione, invece, non determina da sola l'irricevibilità, trattandosi di mera irregolarità informativa.
art. 14, comma 1, Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico delle imprese
Il dirigente provvede [...] all'archiviazione nei seguenti casi: a) irricevibilità ai sensi dell'art. 9, comma 2; b) manifesta infondatezza della comunicazione; c) inconferenza della comunicazione.
L'irricevibilità della segnalazione per mancata instaurazione del contraddittorio costituisce presupposto per l'archiviazione del procedimento.
art. 108, comma 3, d.lgs. 50/2016
Prima di procedere alla risoluzione, il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti, assegnando all'operatore economico un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
La risoluzione in danno richiede il rispetto di uno schema procedimentale tipico, comprensivo della contestazione degli addebiti e dell'assegnazione di un termine per le controdeduzioni. L'omissione di tale fase deve essere specificamente valutata da ANAC nel procedimento di annotazione.
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
Costituisce la base normativa dell'annotazione nel Casellario informatico della notizia relativa alla risoluzione contrattuale.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione effettiva e completa del provvedimento ANAC, non integrabile successivamente con argomentazioni contenute negli scritti difensivi.
artt. 7 e seguenti l. 241/1990
Rilevano per le garanzie partecipative e il contraddittorio procedimentale, valorizzati dal giudice nel procedimento di annotazione.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento ANAC sul Casellario, l'Autorità deve verificare già nella fase preistruttoria se la notizia segnalata presupponga un procedimento nel quale la legge impone il contraddittorio con l'operatore economico; quando tale contraddittorio manca, la segnalazione può essere dichiarata irricevibile e il procedimento archiviato.
- La mera omessa previa comunicazione all'operatore economico del fatto che la stazione appaltante intende effettuare una segnalazione ad ANAC non determina l'irricevibilità della segnalazione, poiché tale comunicazione ha funzione informativa e il contraddittorio sulla rilevanza e utilità della notizia si svolge nel successivo procedimento davanti ad ANAC.
- In caso di segnalazione relativa a una risoluzione in danno adottata ai sensi dell'art. 108 d.lgs. 50/2016, ANAC deve verificare il rispetto del contraddittorio tipico previsto dalla legge, inclusa la preventiva contestazione degli addebiti e l'assegnazione di un termine per le controdeduzioni.
- Quando l'operatore economico deduce nel procedimento ANAC la violazione del contraddittorio nel procedimento presupposto, l'Autorità deve motivare specificamente sulle ragioni per cui ritiene comunque adeguatamente garantita l'interlocuzione, valutando le circostanze concrete; non è sufficiente motivare soltanto sulla non manifesta infondatezza o utilità della notizia.
- Le argomentazioni contenute nella memoria difensiva dell'amministrazione non possono integrare la motivazione mancante del provvedimento di annotazione; la verifica del contraddittorio e le ragioni dell'eventuale mancata archiviazione devono risultare dal provvedimento stesso.
- L'annullamento dell'annotazione per vizi del procedimento ANAC non comporta, di per sé, una pronuncia sulla legittimità della risoluzione contrattuale presupposta, la cui cognizione appartiene al giudice ordinario, né esclude l'eventuale obbligo dell'operatore di dichiarare il fatto alle stazioni appaltanti ove persistano i presupposti per la sua valutazione come grave illecito professionale.
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