Sentenza n. 548/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’interdittiva antimafia ex artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., fascicolo -OMISSIS- Area I del Prefetto di -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, comunicato in pari data; - di tutti gli atti presupposti istruttori e preparatori fra i quali: i) la comunicazione -OMISSIS- di avvio procedimento ai sensi artt. 7-8 comma 10 della legge n. 241/1990 e contestuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell’istanza ex art. 10- bis della L. n. 241/1990 avanzata dal Ministero dei Trasporti in materia di rilascio comunicazione antimafia conseguentemente alla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia; - dell’atto di avvio del procedimento di diniego del rilascio della certificazione antimafia prot. -OMISSIS-; - del verbale della seduta del gruppo interforze in data -OMISSIS- ore 10 nel quale sarebbe stata confermata la pericolosità criminale di -OMISSIS-, atto omissato e comunicato solo in parte; - si opus est, della nota informativa dei Carabinieri del -OMISSIS-; - della nota informativa dei Carabinieri -OMISSIS-/-OMISSIS-e la nota informativa -OMISSIS- (atti, questi, mai comunicati al ricorrente); - di tutti gli atti collegati dipendenti e/o conseguenti ed in particolare l’atto di avvio del procedimento di revoca della licenza comunitaria di trasporto internazionale di merci in data-OMISSIS-; - dell’atto di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore in data 2.9.2025; - dell’atto di avvio del procedimento di verifica dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori prot. n. -OMISSIS-; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29 ottobre 2025: del provvedimento conseguente di revoca della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada comunicato in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia e, con motivi aggiunti, revoca della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'interdittiva antimafia adottata dal Prefetto e gli atti istruttori e procedimentali presupposti, nonché la conseguente revoca della licenza comunitaria di trasporto internazionale. Ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, del diritto di accesso e di difesa, degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011 e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, oltre a travisamento dei fatti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà. In particolare, ha contestato l'utilizzo di informative e verbali non ostesi o gravemente omissati, nonché la valorizzazione di precedenti penali e di polizia risalenti, di cui alcuni coperti da riabilitazione o depenalizzazione e altri sfociati in assoluzioni nel merito. Ha sostenuto l'assenza di reati-spia attuali, di frequentazioni recenti con ambienti criminali e di elementi concreti riferibili alla gestione dell'impresa. Ha inoltre dedotto l'irrilevanza, da sola, della parentela con un noto esponente della criminalità organizzata, divenuto collaboratore di giustizia, e l'invalidità derivata della revoca della licenza di trasporto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando l'interdittiva antimafia e, per invalidità derivata, la revoca della licenza comunitaria. Ha ritenuto decisiva la valutazione complessiva degli elementi favorevoli e sfavorevoli. A favore del ricorrente rilevano la notevole risalenza dei fatti, la riabilitazione, l'assenza di reati-spia attuali, le assoluzioni nel merito relative all'estorsione e all'associazione mafiosa, l'assenza di condotte o contatti recenti con ambienti criminali, lo svolgimento per oltre trent'anni di attività lecita e il mantenimento dei titoli professionali senza precedenti rilievi prefettizi. Le assoluzioni nel merito impediscono, secondo il Collegio, di utilizzare le corrispondenti segnalazioni di polizia e misure cautelari, salvo fatti nuovi in continuità con le condotte pregresse. Il solo rapporto di parentela con un esponente mafioso non è stato ritenuto sufficiente, in mancanza di ulteriori elementi indicativi di una gestione collettiva o di una regia criminale dell'impresa, quali rapporti economici con soggetti controindicati, committenti collegati alla criminalità, assunzioni o assetti organizzativi sospetti. Il TAR ha inoltre affermato che gli atti non ostensibili non possono essere utilizzati per fondare l'interdittiva, poiché né l'interessato né il giudice amministrativo potrebbero verificarne il contenuto; nel giudizio rilevano quindi soltanto gli atti ostesi dall'amministrazione. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
L'interdittiva antimafia richiede un quadro complessivo di elementi sintomatici, attuale e concreto, idoneo a evidenziare il rischio di infiltrazione o condizionamento mafioso; il mero sospetto non è sufficiente.
art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
La valutazione prefettizia deve fondarsi su elementi istruttori concretamente utilizzabili e idonei a sostenere il giudizio prognostico sul pericolo di infiltrazione mafiosa.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Il procedimento prevede il preavviso e la possibilità per l'interessato di presentare osservazioni; tali garanzie devono essere effettive e non meramente formali.
artt. 7, 8, 10 e 10-bis l. 241/1990
Le garanzie di partecipazione e di contraddittorio devono consentire all'interessato di conoscere gli elementi rilevanti e di difendersi efficacemente.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Il diritto a una buona amministrazione comprende garanzie di trasparenza, partecipazione e difesa effettiva.
art. 5 d.lgs. 395/2000
Il requisito dell'onorabilità per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore costituisce un elemento favorevole nella valutazione complessiva della posizione dell'operatore economico, ma non sostituisce la distinta valutazione prefettizia antimafia.
art. 27 Cost.
La finalità rieducativa della pena impone di non precludere indefinitamente al soggetto riabilitato la possibilità di svolgere attività lavorativa lecita, salvo concreti elementi di collegamento attuale con ambienti criminali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- L'interdittiva antimafia, pur avendo natura preventiva e potendo fondarsi su elementi non definitivamente accertati in sede penale, richiede un quadro indiziario complessivo, attuale, concreto e coerente, non potendo essere sorretta da una logica del mero sospetto.
- L'assoluzione nel merito impedisce, salvo la sopravvenienza di fatti nuovi in continuità con le condotte pregresse, di utilizzare nel procedimento interdittivo le corrispondenti segnalazioni di polizia e misure cautelari adottate nella fase iniziale del procedimento penale.
- Il mero rapporto di parentela con un esponente della criminalità organizzata non è sufficiente, da solo, a fondare un'interdittiva antimafia nei confronti di un imprenditore, se non è accompagnato da elementi concreti indicativi di una conduzione collettiva dell'impresa, di una regia criminale o di rapporti economici e organizzativi con soggetti controindicati.
- Nel procedimento finalizzato all'adozione di un'interdittiva antimafia, gli atti non ostensibili per ragioni di segreto o sicurezza non possono essere utilizzati quale fondamento del provvedimento, perché il diritto di difesa dell'interessato e il sindacato del giudice amministrativo devono poter esercitarsi su elementi conoscibili e verificabili; rilevano quindi soltanto gli atti ostesi.
- Il decorso del tempo non rende automaticamente irrilevanti i precedenti, ma assume rilievo decisivo quando si accompagna alla riabilitazione, all'assenza di ulteriori condotte o contatti criminali e a una prolungata attività lecita, formando un quadro incompatibile con un pericolo attuale di infiltrazione mafiosa.
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