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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35252/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che chiedeva l'accertamento del proprio diritto di proprietà per intervenuta usucapione su un immobile sito in Roma. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, rilevando la natura demaniale dell'immobile e un giudicato esterno. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 191 c.p.c., lamentando che il giudice di merito non avesse rinnovato la consulenza tecnica d'ufficio e non avesse motivato il rigetto dell'istanza, oltre a censurare la mancata ammissione di ulteriori prove e documenti richiamati nelle memorie istruttorie; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 324 c.p.c., contestando l'affermazione del giudicato esterno e sostenendo che non fosse stato correttamente accertato il titolo/titolarità del bene e la sua demanialità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché rivolto, in parte, contro la sentenza di primo grado; perché privo di specificità nella deduzione dei mezzi di prova e dei documenti; perché le doglianze sulla CTU investivano scelte discrezionali del giudice di merito e, comunque, la censura sulla motivazione non era più scrutinabile nei limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché il ricorrente non aveva riportato nel ricorso il testo integrale della sentenza asseritamente passata in giudicato, in violazione del principio di autosufficienza. Inoltre ha osservato che la decisione di merito era sorretta da un'ulteriore ratio decidendi autonoma e non impugnata, relativa all'appartenenza dei beni di interesse storico, artistico o archeologico al patrimonio indisponibile dello Stato; ciò rendeva comunque il ricorso inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 191 c.p.c.

    La censura sulla consulenza tecnica d'ufficio è stata ritenuta non idonea a fondare il ricorso, anche perché l'accertamento della demanialità è riservato al giudice e non al consulente tecnico.

  • art. 324 c.p.c.

    La contestazione del giudicato esterno è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato riprodotto nel ricorso il testo della sentenza asseritamente coperta da giudicato.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, poiché faceva generico riferimento a prove e documenti senza indicarne compiutamente il contenuto e la rilevanza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio relativo alla motivazione sulla mancata rinnovazione della CTU non era più denunciabile nei limiti del vigente motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato disposto l'obbligo per il ricorrente, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado, poiché il controllo di legittimità investe la decisione impugnata nei limiti dei motivi dedotti.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico: il richiamo generico a prove, documenti o memorie istruttorie non consente alla Corte di valutare la decisività della censura.
  • Le valutazioni sulla rinnovazione o meno della consulenza tecnica rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito; il relativo vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti stretti oggi consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Chi contesta in cassazione l'esistenza di un giudicato esterno deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo il contenuto essenziale della decisione asseritamente irrevocabile.
  • Se la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e una sola non viene specificamente censurata, il ricorso è inammissibile perché l'eventuale accoglimento di un motivo non potrebbe comunque eliminare la base decisoria residua.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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