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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03093/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta operata da un ente previdenziale privatizzato su una pensione in godimento, a titolo di contributo di solidarietà deliberato dall'ente di categoria. Il pensionato ha chiesto la restituzione delle somme trattenute, deducendo l'illegittimità del prelievo; la Corte d'appello ha accolto la domanda nei limiti della prescrizione decennale, ritenendo insussistente il potere impositivo dell'ente su una pensione già determinata secondo i criteri applicabili. In cassazione l'ente ha proposto sei motivi: omesso esame di un fatto decisivo relativo alla decorrenza del diritto a pensione; violazione di norme di legge e dello statuto dell'ente per sostenere la legittimità del contributo di solidarietà; ulteriori censure subordinate sulla legittimità del contributo per specifici periodi; contestazione della durata decennale della prescrizione e del dies a quo; infine contestazione del dies a quo degli interessi sulla somma da restituire. Il ricorso mirava quindi a ottenere la cassazione della sentenza d'appello e il riconoscimento della legittimità delle trattenute, oltre alla riduzione degli importi restitutori per prescrizione e interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre ai pensionati, con atti propri, trattenute o contributi di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati in base ai criteri legali applicabili, perché tali prelievi costituiscono prestazioni patrimoniali imposte riservate al legislatore e sono incompatibili con il principio del pro rata. Ha inoltre confermato che l'azione di ripetizione delle somme trattenute è soggetta a prescrizione decennale, poiché i ratei oggetto di contestazione non erano liquidi ed esigibili, e ha ritenuto corretta la decorrenza degli interessi dalla data dell'inadempimento fino al soddisfacimento. Il primo motivo è stato assorbito; gli altri sono stati ritenuti infondati. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    invocato per censurare il mancato esame della decorrenza del diritto a pensione; il motivo è stato dichiarato assorbito

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato per denunciare violazioni di legge in tema di contributo di solidarietà, ma le censure sono state ritenute infondate

  • artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 509/1994

    richiamati dalla ricorrente per sostenere i poteri degli enti previdenziali privatizzati; la Corte ha escluso che consentano trattenute unilaterali su pensioni già determinate

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    richiamato insieme alle norme successive sulla sostenibilità finanziaria dell'ente; non idoneo a fondare il potere impositivo contestato

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    richiamato come norma di interpretazione e adeguamento del sistema previdenziale; non ha giustificato il contributo di solidarietà

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    richiamato come interpretazione autentica; non ha inciso sul principio di riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte

  • art. 24, comma 4, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del contributo; la Corte ha mantenuto il proprio orientamento contrario

  • artt. 2, 3 e 23 Cost.

    utilizzati per sostenere la legittimità del prelievo; la Corte ha valorizzato l'art. 23 Cost. nel senso che una prestazione patrimoniale imposta può essere introdotta solo dalla legge

  • artt. 2, 9 e 32 dello statuto della Cassa

    richiamati per fondare il potere della Cassa di deliberare il contributo di solidarietà; non sono stati ritenuti sufficienti

  • art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004

    richiamato a sostegno del potere regolamentare dell'ente; non ha superato il limite del principio di legalità

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma processuale; la Corte non vi ha ravvisato profili decisivi

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per asserita ultrapetizione/omessa pronuncia sulle varie annualità del contributo; le censure subordinate sono state respinte

  • art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011

    invocato per sostenere la legittimità del contributo di solidarietà almeno dal 2011 o per il biennio 2012-2013; la Corte ha escluso la fondatezza

  • art. 19, comma 3, L. n. 21/1986

    richiamato nel motivo sulla prescrizione; la Corte ha applicato il termine decennale per l'azione di ripetizione

  • art. 2948, n. 4 c.c.

    la prescrizione quinquennale presuppone crediti liquidi ed esigibili; non applicabile ai ratei contestati perché l'ammontare del trattamento era controverso

  • art. 2943 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione; non ha mutato il regime decennale affermato dalla Corte

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947

    richiamato nel motivo sulla prescrizione; non ha impedito l'applicazione della prescrizione decennale

  • art. 16, comma 6, L. n. 412/1991

    richiamato per la decorrenza degli interessi; la Corte ha affermato che gli interessi decorrono dall'inadempimento fino al soddisfacimento

  • art. 122 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2033 c.c. per gli interessi sulla ripetizione; la Corte ha ritenuto corretta la decorrenza fissata dal giudice di merito

  • art. 2033 c.c.

    richiamato per la ripetizione dell'indebito e gli interessi; la Corte ha confermato il criterio di decorrenza applicato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre unilateralmente, con atti regolamentari o delibere, un contributo di solidarietà che si traduca in una trattenuta su pensioni già liquidate secondo i criteri legali applicabili: un simile prelievo costituisce prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
  • Il principio del pro rata impedisce interventi dell'ente che incidano retroattivamente su trattamenti pensionistici già determinati, quando l'effetto sia quello di ridurre la prestazione mediante un contributo aggiuntivo non previsto dalla legge.
  • In tema di ripetizione di trattenute indebite su pensione, la prescrizione quinquennale dei ratei presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; se è controverso l'ammontare del trattamento o si chiede la riliquidazione, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
  • Gli interessi sulle somme indebitamente trattenute in materia previdenziale decorrono dalla data dell'inadempimento e si computano fino al soddisfacimento, in ragione del carattere unitario del credito previdenziale.
  • Le censure di omesso esame di un fatto decisivo restano assorbite quando il rigetto delle questioni preliminari o di diritto rende irrilevante il fatto dedotto.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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