Cassazione Civile, Ordinanza n. 03093/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta operata da un ente previdenziale privatizzato su una pensione in godimento, a titolo di contributo di solidarietà deliberato dall'ente di categoria. Il pensionato ha chiesto la restituzione delle somme trattenute, deducendo l'illegittimità del prelievo; la Corte d'appello ha accolto la domanda nei limiti della prescrizione decennale, ritenendo insussistente il potere impositivo dell'ente su una pensione già determinata secondo i criteri applicabili. In cassazione l'ente ha proposto sei motivi: omesso esame di un fatto decisivo relativo alla decorrenza del diritto a pensione; violazione di norme di legge e dello statuto dell'ente per sostenere la legittimità del contributo di solidarietà; ulteriori censure subordinate sulla legittimità del contributo per specifici periodi; contestazione della durata decennale della prescrizione e del dies a quo; infine contestazione del dies a quo degli interessi sulla somma da restituire. Il ricorso mirava quindi a ottenere la cassazione della sentenza d'appello e il riconoscimento della legittimità delle trattenute, oltre alla riduzione degli importi restitutori per prescrizione e interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre ai pensionati, con atti propri, trattenute o contributi di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati in base ai criteri legali applicabili, perché tali prelievi costituiscono prestazioni patrimoniali imposte riservate al legislatore e sono incompatibili con il principio del pro rata. Ha inoltre confermato che l'azione di ripetizione delle somme trattenute è soggetta a prescrizione decennale, poiché i ratei oggetto di contestazione non erano liquidi ed esigibili, e ha ritenuto corretta la decorrenza degli interessi dalla data dell'inadempimento fino al soddisfacimento. Il primo motivo è stato assorbito; gli altri sono stati ritenuti infondati. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
invocato per censurare il mancato esame della decorrenza del diritto a pensione; il motivo è stato dichiarato assorbito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per denunciare violazioni di legge in tema di contributo di solidarietà, ma le censure sono state ritenute infondate
artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 509/1994
richiamati dalla ricorrente per sostenere i poteri degli enti previdenziali privatizzati; la Corte ha escluso che consentano trattenute unilaterali su pensioni già determinate
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
richiamato insieme alle norme successive sulla sostenibilità finanziaria dell'ente; non idoneo a fondare il potere impositivo contestato
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
richiamato come norma di interpretazione e adeguamento del sistema previdenziale; non ha giustificato il contributo di solidarietà
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
richiamato come interpretazione autentica; non ha inciso sul principio di riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte
art. 24, comma 4, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del contributo; la Corte ha mantenuto il proprio orientamento contrario
artt. 2, 3 e 23 Cost.
utilizzati per sostenere la legittimità del prelievo; la Corte ha valorizzato l'art. 23 Cost. nel senso che una prestazione patrimoniale imposta può essere introdotta solo dalla legge
artt. 2, 9 e 32 dello statuto della Cassa
richiamati per fondare il potere della Cassa di deliberare il contributo di solidarietà; non sono stati ritenuti sufficienti
art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004
richiamato a sostegno del potere regolamentare dell'ente; non ha superato il limite del principio di legalità
art. 115 c.p.c.
richiamato come norma processuale; la Corte non vi ha ravvisato profili decisivi
art. 112 c.p.c.
richiamato per asserita ultrapetizione/omessa pronuncia sulle varie annualità del contributo; le censure subordinate sono state respinte
art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011
invocato per sostenere la legittimità del contributo di solidarietà almeno dal 2011 o per il biennio 2012-2013; la Corte ha escluso la fondatezza
art. 19, comma 3, L. n. 21/1986
richiamato nel motivo sulla prescrizione; la Corte ha applicato il termine decennale per l'azione di ripetizione
art. 2948, n. 4 c.c.
la prescrizione quinquennale presuppone crediti liquidi ed esigibili; non applicabile ai ratei contestati perché l'ammontare del trattamento era controverso
art. 2943 c.c.
richiamato nel motivo sulla prescrizione; non ha mutato il regime decennale affermato dalla Corte
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947
richiamato nel motivo sulla prescrizione; non ha impedito l'applicazione della prescrizione decennale
art. 16, comma 6, L. n. 412/1991
richiamato per la decorrenza degli interessi; la Corte ha affermato che gli interessi decorrono dall'inadempimento fino al soddisfacimento
art. 122 c.c.
richiamato insieme all'art. 2033 c.c. per gli interessi sulla ripetizione; la Corte ha ritenuto corretta la decorrenza fissata dal giudice di merito
art. 2033 c.c.
richiamato per la ripetizione dell'indebito e gli interessi; la Corte ha confermato il criterio di decorrenza applicato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre unilateralmente, con atti regolamentari o delibere, un contributo di solidarietà che si traduca in una trattenuta su pensioni già liquidate secondo i criteri legali applicabili: un simile prelievo costituisce prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
- Il principio del pro rata impedisce interventi dell'ente che incidano retroattivamente su trattamenti pensionistici già determinati, quando l'effetto sia quello di ridurre la prestazione mediante un contributo aggiuntivo non previsto dalla legge.
- In tema di ripetizione di trattenute indebite su pensione, la prescrizione quinquennale dei ratei presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; se è controverso l'ammontare del trattamento o si chiede la riliquidazione, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
- Gli interessi sulle somme indebitamente trattenute in materia previdenziale decorrono dalla data dell'inadempimento e si computano fino al soddisfacimento, in ragione del carattere unitario del credito previdenziale.
- Le censure di omesso esame di un fatto decisivo restano assorbite quando il rigetto delle questioni preliminari o di diritto rende irrilevante il fatto dedotto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02941/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02942/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02943/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02987/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02988/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02989/2023 del 01/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →