Ordinanza n. 2229/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 811/2022, pubblicata il 14/02/2022, nella causa iscritta al r.g. n. 7523/2021 del Tribunale di Napoli Nord Sez. Lavoro, munita di formula esecutiva il 14/03/2022, notificata il 15/04/2022 al Ministero dell'Istruzione, passata in cosa giudicata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 935,68, oltre interessi e rivalutazione
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto, nell’ambito del giudizio di ottemperanza già definito con sentenza del TAR Campania, di accertare la persistente inadempienza dell’amministrazione, di fissare la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. e di valutare la sostituzione del Commissario ad acta nominato nella precedente sentenza. La ricorrente ha rappresentato di non avere ricevuto il pagamento dovuto in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, passata in giudicato. Il Ministero ha dedotto di avere adottato un decreto di pagamento, vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, ma non ha chiarito se e quando il credito sia stato integralmente soddisfatto.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso in via definitiva sulla persistenza dell’inadempimento, sulla penalità di mora o sulla sostituzione del Commissario ad acta. Ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero una relazione illustrativa sugli ulteriori sviluppi del procedimento esecutivo, integrativa della documentazione già depositata, con indicazione dell’eventuale pagamento effettuato e dei tempi ancora necessari per l’integrale esecuzione della sentenza. Ha quindi ordinato il deposito della relazione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 7 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata dalla ricorrente quale base della richiesta di fissazione della penalità di mora nell’ambito del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione documenta l’adozione di atti diretti all’esecuzione ma non risulta chiaramente accertato l’integrale soddisfacimento della pretesa, il giudice può ordinare il deposito di una relazione istruttoria sugli sviluppi procedimentali e sui tempi necessari al completamento dell’esecuzione.
- Prima di decidere sulla permanenza dell’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza e sulle misure coercitive o sostitutive richieste dalla parte, il giudice deve poter verificare l’effettivo adempimento dell’amministrazione e non la sola adozione di un atto interno o contabile diretto al pagamento.
- La fissazione di una penalità di mora o la sostituzione del Commissario ad acta possono essere valutate solo dopo l’accertamento della persistente inerzia o dell’incompleta esecuzione dell’obbligo risultante dal giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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