Cassazione Penale, Ordinanza n. 34690/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala per i fatti del 14 febbraio 2018, ritenuti integrare sostituzione di persona e truffa in occasione della stipulazione di un contratto per la fornitura di internet con un operatore telefonico. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, per la truffa, violazione di legge e vizio di motivazione perché il soggetto passivo del raggiro sarebbe stata la società Vodafone e non la persona fisica il cui nominativo era stato indebitamente utilizzato; ne avrebbe dovuto quindi proporre querela la società, mentre il soggetto indicato nel contratto non avrebbe subito un vero pregiudizio patrimoniale, essendo il contratto nullo. Quanto alla sostituzione di persona, la difesa ha sostenuto che la mera indicazione di un'anagrafica diversa dalla propria, accompagnata però dall'indicazione del numero corretto del documento di identità, non sarebbe sufficiente a integrare il reato, mancando una reale sovrapposizione identitaria e un effettivo errore dell'interlocutore sull'identità dell'agente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. Ha confermato che la querela era validamente proposta dalla persona il cui nominativo era stato indebitamente utilizzato, oltre che dal soggetto raggirato nella stipulazione del contratto, poiché il diritto di querela spetta sia al soggetto ingannato sia a quello che subisce o rischia di subire le conseguenze patrimoniali della frode. Ha inoltre ritenuto sussistente la truffa, poiché l'uso del nome altrui ha determinato un impegno contrattuale oneroso a carico della persona sostituita, anche se il contratto è nullo per essere stato stipulato mediante reato. Quanto alla sostituzione di persona, ha affermato che è sufficiente la condotta ingannevole che induca in errore il soggetto passivo sull'attribuzione all'agente di un falso nome; è irrilevante che sia stato indicato il numero corretto della carta d'identità, se la condotta ha comunque raggiunto lo scopo di far stipulare il contratto a nome altrui. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, aggiungendo che l'inammissibilità preclude la declaratoria di prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 494 c.p.
La sostituzione di persona è integrata quando l'agente induce il soggetto passivo in errore attribuendosi un falso nome; non è necessario che ogni dato identificativo sia falso, se la condotta ingannevole realizza comunque la sostituzione identitaria e raggiunge lo scopo illecito.
art. 640 c.p.
La truffa sussiste anche se il contratto ottenuto con artifici o raggiri è nullo, poiché rileva l'impegno economico imposto alla persona formalmente parte del contratto o il pericolo di conseguenze patrimoniali dannose; il diritto di querela spetta sia al soggetto raggirato sia a chi subisce tali effetti.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione sono state ritenute manifestamente infondate perché riproponevano questioni già esaminate e correttamente disattese dal giudice di merito.
art. 129 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione, quando dovuta a manifesta infondatezza dei motivi, impedisce di rilevare e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute, inclusa la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel reato di sostituzione di persona è sufficiente che l'agente induca in errore il destinatario facendo credere di essere un soggetto diverso, anche mediante l'uso di un falso nome; la presenza di altri dati corretti non esclude di per sé la tipicità se la condotta ha comunque realizzato l'alterazione dell'identità dichiarata.
- La truffa può sussistere anche quando il contratto concluso mediante artifici o raggiri sia civilisticamente nullo, perché l'offesa penale è data dal conseguimento dell'atto di disposizione patrimoniale o dall'assunzione di un impegno economico dannoso o potenzialmente dannoso.
- Ai fini della querela per truffa, la legittimazione spetta non solo al soggetto materialmente raggirato, ma anche al soggetto su cui ricadono le conseguenze patrimoniali della frode.
- Il ricorso per cassazione manifestamente infondato è inammissibile e non consente l'apertura di un valido rapporto di impugnazione, con conseguente impossibilità di rilevare d'ufficio cause di non punibilità sopravvenute ai sensi dell'art. 129 c.p.p., come la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34516/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34519/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34520/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34521/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34522/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34524/2025 del 23/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →