Ordinanza n. 4709/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura concorsuale che hanno fissato a 92 punti la soglia per l’ammissione alla prova orale e successive graduatorie e procedure di nomina dalle quali il ricorrente è stato escluso
Esito
La controversia
Il ricorrente, candidato in Campania per le classi di concorso AS12 e AM12, aveva conseguito 90 punti nella prova scritta computer based, superando la soglia di 70 punti prevista dall’art. 8, comma 2, del bando per l’accesso alla prova orale. Dopo l’annullamento di un quesito e lo svolgimento di una prova suppletiva per alcuni candidati, l’amministrazione ha fissato, con decreto del 12 maggio 2025, la soglia di accesso alla prova orale a 92 punti, in applicazione della regola del bando che ammetteva un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili, oltre a quelli con il punteggio dell’ultimo ammesso. Il ricorrente ha contestato sia la legittimità della clausola del bando, definita mobile, sia la violazione della lex specialis e dei principi di parità di trattamento e uniformità del grado di selettività, sostenendo che la prova suppletiva contenesse un quesito eccessivamente semplice e avesse determinato un innalzamento della soglia a suo danno. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato le graduatorie di merito e degli idonei per le classi AS12 e AM12, nonché gli atti relativi al turno di nomina, nella parte in cui non comprendevano il suo nominativo.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito le censure. Ha ritenuto necessario acquisire dall’amministrazione chiarimenti documentati sulla sessione suppletiva, chiedendo in particolare di precisare il numero dei candidati partecipanti, gli eventuali punteggi migliorativi conseguiti e le variazioni prodotte sulla graduatoria complessiva. L’amministrazione dovrà chiarire se la sessione suppletiva abbia effettivamente determinato l’innalzamento della soglia di sbarramento, incidendo sull’ammissione di candidati con 90 punti, oppure se la soglia di 92 punti costituisca la mera conseguenza dell’applicazione della regola del bando sull’ammissione di un numero di candidati pari al triplo dei posti disponibili. È stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per il deposito dei chiarimenti. Il giudizio è stato rinviato, con ogni questione impregiudicata, all’udienza pubblica del 25 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, del bando di concorso DDG 3059/2024
Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi
La disposizione costituisce il parametro della controversia sulla soglia di accesso alla prova orale; il TAR deve verificare se la soglia di 92 punti derivi correttamente dall’applicazione della regola del triplo dei posti o sia stata condizionata dagli esiti della sessione suppletiva.
D.M. 26 ottobre 2023, n. 205
È indicato nel testo quale decreto relativo al concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente, ma l’ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.
art. 2, comma 1, d.l. 7 aprile 2025, n. 45
È richiamato in relazione agli elenchi dei candidati risultati idonei; l’ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando l’ammissione a una fase successiva di una procedura concorsuale dipende dal numero dei posti disponibili e dall’ammissione di un numero di candidati pari a una determinata proporzione dei posti, la legittimità della soglia concretamente fissata richiede la verifica della corretta applicazione della lex specialis e dei dati effettivamente rilevanti per la formazione della graduatoria.
- Se una sessione suppletiva, svolta per una parte dei candidati a seguito dell’annullamento di un quesito, può avere inciso sui punteggi e sulla soglia di ammissione, l’amministrazione deve fornire dati documentati sul numero dei partecipanti, sui punteggi conseguiti e sulle variazioni della graduatoria, così da consentire il controllo sulla parità di trattamento e sull’uniformità della selezione.
- In presenza di una contestazione specifica sull’effettiva incidenza di una prova suppletiva sulla soglia di sbarramento, il giudice amministrativo può disporre istruttoria prima di decidere il merito, mantenendo impregiudicate le questioni dedotte dalle parti.
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