Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 656/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'esecuzione DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 65/2024 del Tribunale di Sulmona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 31.05.2024 inerente Bonus Carta Elettronica Docente.

Giustizia amministrativa202500524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sulmona che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta docente per sei annualità, per complessivi 3.000 euro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Sulmona, Sezione Lavoro, indicata nel fatto come n. 58/2024, che le riconosceva il diritto alla corresponsione della Carta docente per sei annualità, per complessivi 3.000 euro. Ha dedotto che il Ministero non si era conformato al giudicato e ha chiesto l'esecuzione della sentenza. Dopo l'accredito delle somme nelle more del giudizio, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con favore di spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'accredito integrale delle somme riconosciute dalla sentenza ottemperanda ha soddisfatto la pretesa azionata in executivis. Ha posto le spese a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, rilevando l'ammissibilità e la fondatezza originaria del ricorso, comprovate anche dall'adempimento intervenuto durante il giudizio. Le spese sono state liquidate in 1.800 euro, in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'obbligo stabilito dal giudicato, intervenuto nelle more del processo e riconosciuto dalla parte ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere per piena soddisfazione della pretesa esecutiva.
  • Quando l'adempimento intervenuto in corso di giudizio conferma l'ammissibilità e la fondatezza originaria del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.