Cassazione Penale, Sentenza n. 33078/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato era sottoposto alla custodia cautelare in carcere per tentato omicidio pluriaggravato, contestato in concorso con altri soggetti, in relazione a un'aggressione avvenuta in un parco cittadino. Secondo la ricostruzione posta a fondamento della misura, l'indagato aveva fissato un appuntamento con la persona offesa, l'aveva trattenuta per le braccia e aveva così consentito a un gruppo di persone di aggredirla con calci, pugni, una spranga e un coltello, provocandole lesioni con prognosi di trenta giorni. L'indagato aveva ammesso di aver organizzato l'incontro e di aver trattenuto la persona offesa, ma aveva sostenuto di avere agito per favorire una pacificazione e di non essere stato consapevole della successiva aggressione, della presenza degli altri partecipanti e delle armi. Il Tribunale del riesame aveva confermato la misura ritenendo sussistenti il pericolo di inquinamento probatorio, il pericolo di reiterazione del reato e l'inidoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. Con il primo motivo il ricorrente aveva dedotto la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p. e il vizio di motivazione, contestando l'attualità e concretezza del pericolo di inquinamento probatorio, il decorso di circa tre mesi dai fatti e l'assenza di condotte dirette a interferire con le prove. Con il secondo motivo aveva denunciato la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., sostenendo che il pericolo di reiterazione fosse fondato su una rivalutazione congetturale del proprio ruolo e sulla mancata prova della consapevolezza circa il gruppo e gli strumenti offensivi. Con il terzo motivo aveva censurato, ai sensi dell'art. 275 c.p.p., la valutazione di adeguatezza della custodia in carcere, sostenendo l'idoneità degli arresti domiciliari, eventualmente accompagnati dal braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura, miravano in larga parte a ottenere una diversa lettura del compendio indiziario e una rivalutazione del ruolo concorsuale dell'indagato, attività non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo congruo e non manifestamente illogico sia sul pericolo di inquinamento probatorio, correlato alla possibile interferenza sulla persona offesa non ancora escussa in dibattimento, alla reticenza nell'identificazione dei partecipanti e al contesto illecito dei debiti di droga, sia sul pericolo di reiterazione, fondato sulla gravità e organizzazione dell'azione, sull'apporto funzionale dell'indagato e sul precedente specifico. Il decorso di circa tre mesi non è stato ritenuto, da solo, idoneo a escludere l'attualità delle esigenze cautelari. È stata inoltre ritenuta adeguatamente motivata la scelta della custodia cautelare in carcere, poiché gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico non avrebbero prevenuto efficacemente né il rischio di reiterazione né possibili pressioni o interferenze sulle fonti di prova. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p.
Il pericolo di inquinamento probatorio deve essere concreto e attuale e può riguardare non solo le prove ancora da acquisire, ma anche la genuinità complessiva del compendio probatorio in formazione, comprese le fonti dichiarative, l'identificazione dei concorrenti, la ricostruzione del movente e il rinvenimento dell'arma.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il pericolo di reiterazione può essere ritenuto concreto e attuale sulla base della gravità e delle modalità della condotta, dell'apporto funzionale dell'indagato e di un precedente penale recente e specifico, quando la motivazione sia coerente e non manifestamente illogica.
art. 275 c.p.p.
La scelta della custodia cautelare in carcere è legittima quando il giudice motivi specificamente l'inidoneità delle misure meno afflittive rispetto alle esigenze cautelari concretamente ravvisate; il braccialetto elettronico non esclude necessariamente il rischio di reiterazione o di interferenza con le fonti di prova.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 173 disp. att. c.p.p.
La motivazione della decisione può essere redatta nei limiti strettamente necessari.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta gli adempimenti di cancelleria previsti dalla disposizione.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità relativo a una misura cautelare personale, il ricorso è ammissibile soltanto quando denunci la violazione di specifiche norme di legge oppure la mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento; non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione dell'attendibilità e della rilevanza degli elementi indiziari.
- Quando il ricorrente deduce formalmente vizi delle esigenze cautelari ma fonda le proprie censure sulla negazione del ruolo concorsuale, della consapevolezza o della partecipazione dell'indagato, la doglianza attiene al quadro indiziario e non può essere esaminata se tale profilo non è stato devoluto al Tribunale del riesame.
- L'apporto concorsuale al reato non richiede la materiale inflizione dei colpi, essendo sufficiente, ai fini della valutazione cautelare, un contributo causale e consapevole alla realizzazione dell'azione delittuosa, quale l'attrazione della vittima nel luogo dell'agguato e il suo trattenimento per consentire l'intervento degli altri partecipi.
- Il pericolo di inquinamento probatorio può riguardare la genuinità dell'intero compendio probatorio ancora in formazione e non si esaurisce con la chiusura delle indagini preliminari, soprattutto quando sia collegato alla protezione di fonti dichiarative destinate all'assunzione dibattimentale.
- Il decorso di un intervallo temporale di circa tre mesi tra il fatto e l'applicazione della misura cautelare non esclude di per sé l'attualità delle esigenze cautelari, dovendo essere valutato in rapporto alla natura, alle modalità e al contesto della condotta.
- Il braccialetto elettronico, in quanto strumento di rilevazione e segnalazione della violazione, non neutralizza necessariamente il pericolo di reiterazione né quello di pressioni o interferenze sulle fonti di prova; la sua idoneità deve essere valutata rispetto ai rischi cautelari concretamente individuati.
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