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Sentenza

Sentenza n. 2083/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n.163/2024 emessa dalla sez. Lav. del Tribunale di Pavia in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202504387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione lavoro, che aveva ordinato l’accredito della carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza n. 163/2024 del Tribunale di Pavia, passata in giudicato, notificata al Ministero il 6 aprile 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente il beneficio della carta del docente, mediante accredito sul borsellino elettronico dell’importo complessivo di 1.500 euro, pari a 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché, dopo la notifica della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza del Ministero a un giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, rilevando che la pretesa della ricorrente era comprovata dalla documentazione depositata e che l’Amministrazione non aveva provato l’adempimento. Il ricorso è stato quindi accolto. Il Ministero è stato ordinato di accreditare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale dovrà intervenire, su istanza del creditore presentata dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero, entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo residuo e adottando gli atti necessari all’esecuzione. Al commissario non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    È la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l’inottemperanza al giudicato, ordinare l’esecuzione e adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso di ottemperanza relativo a obblighi di pagamento della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è procedibile, per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza, secondo quanto previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e ordinare all’amministrazione soccombente di eseguirla entro un termine prefissato, anche quando l’obbligo consista nell’accredito di un beneficio economico.
  • In presenza di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, stabilendo che questi intervenga su istanza del creditore e determini l’importo residuo dovuto, adottando gli atti necessari all’esecuzione.
  • La mancata deduzione o documentazione dell’avvenuto adempimento da parte dell’amministrazione, a fronte della documentazione comprovante la spettanza della prestazione riconosciuta dal giudicato, consente di accertare l’inottemperanza e ordinare l’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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