Sentenza del 24/04/2023 n. 10885 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della C.t.r. che aveva annullato gli atti di ingiunzione emessi per il recupero di agevolazioni ritenute indebitamente fruite dalla società ai sensi dell'art. 5-sexies del D.L. n. 282/2002 (aiuti di Stato). I motivi di ricorso richiamavano questioni processuali e di diritto sostanziale: presunta sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., omessa valutazione dei presupposti per la sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c., contestazione della corretta applicazione delle disposizioni della L. n.29/2006 art.24 (commi 4 e 5) relative agli atti di ingiunzione e doglianza per omesso esame di fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. È stato ritenuto che l'Agenzia disponeva ormai di un titolo definitivo diverso (la cartella di pagamento, la cui pretesa era diventata incontrovertibile a seguito dell'ordinanza n. 20173/2022) per recuperare le somme, per cui l'impugnazione degli atti di ingiunzione risultava priva della concreta utilità necessaria all'interesse ad agire. Le spese del giudizio sono compensate.
Norme richiamate
D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5-sexies
Disciplina le agevolazioni per investimenti a seguito di calamità; gli atti impugnati riguardavano il recupero di agevolazioni ritenute indebitamente fruite ai sensi di questa norma (aiuto di Stato).
L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 24, commi 4 e 5
Regola gli strumenti di recupero spettanti all'Amministrazione (atti di ingiunzione); la controversia verteva sulla alternativa/ non cumulabilità dei commi 4 e 5 e sull'applicazione del comma 5 per il recupero mediante ingiunzione per gli stessi anni e causali.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
Prevede termini per l'iscrizione a ruolo e la decadenza dell'azione di riscossione; la C.t.p. aveva ritenuto la decadenza del potere di accertamento/riscossione per decorrenza dei termini ai sensi di tale norma, mentre la C.t.r. aveva adottato una diversa prospettazione in ragione della natura di aiuto di Stato.
Principio giurisprudenziale sull'interesse all'impugnazione
Richiamato dalla Corte: l'interesse ad agire richiede utilità concreta derivante dalla rimozione della pronuncia censurata; la sopravvenuta acquisizione di un titolo definitivo da parte dell'Amministrazione rimuove tale utilità e determina la carenza di interesse.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39
Norme sul processo tributario richiamate nei motivi di ricorso relativi a questioni procedurali (richiesta di sospensione, competenze).
Vari articoli del codice di procedura civile (art. 295, art. 337, art. 360 c.p.c. ecc.)
Richiamati nei motivi di cassazione per questioni di sospensione del giudizio, omessa motivazione e vizi di procedimento; la Corte li ha esaminati nel quadro della sopravvenuta carenza di interesse e li ha ritenuti non idonei a salvare il ricorso.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17
Norma sulle sanzioni tributarie: nella vicenda la contribuente aveva definito le sole sanzioni ai sensi di questa disposizione, rinunciando a impugnare altre parti degli avvisi.
Altre norme processuali e tributarie richiamate (es. DPR 602/1973, L. n.241/1990 artt.21-octies e 21-novies, D.L. 30/9/1994 n.564 art.2-quater, ecc.)
Richieste nei motivi di ricorso per far valere profili di diritto sostanziale e procedurale; la Corte ha ritenuto che, anche se fondate o meno, la sopravvenuta situazione processuale (titolo definitivo) rendeva privo di interesse il sindacato sugli atti di ingiunzione.
Massime di principio
- La sopravvenuta acquisizione da parte dell'Amministrazione di un titolo definitivo per la stessa pretesa (es. cartella di pagamento consolidata con pronuncia definitiva) può determinare la sopravvenuta carenza di interesse dell'Amministrazione a impugnare altri atti di riscossione relativi alla stessa materia: il giudizio diventa privo di utilità concreta.
- L'interesse ad impugnare richiede una utilità giuridicamente tutelabile; non è sufficiente un interesse astratto o teorico a discutere questioni di diritto se la pronuncia impugnata non può più incidere sulla situazione sostanziale delle parti.
- Quando esistono più titoli esecutivi e/o strade di riscossione (avvisi di accertamento, ingiunzioni, cartelle), è essenziale verificare quale titolo sia definitivo o esecutivo prima di intraprendere o proseguire un'impugnazione: contestare il titolo definitivo è prioritario perché gli altri ricorsi possono diventare irrilevanti.
- Nel caso di aiuti di Stato, possono intervenire regole e termini specifici (es. valutazioni diverse sui termini di prescrizione/decadenza), per cui è necessario valutare contestualmente norme nazionali e principi del diritto comunitario e le relative implicazioni sui termini di riscossione.
- La rinuncia parziale a gravare un atto (es. definire solo le sanzioni e non impugnare il resto) può precludere contestazioni successive: le scelte processuali del contribuente influenzano la portata dei successivi rimedi giudiziari.
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