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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16463/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la loro richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., sostenendo che i provvedimenti di trasmissione degli atti dal G.i.p. di Torino (19/05/2023 e 20/07/2023) siano atti giurisdizionali che avrebbero dovuto determinare la dichiarazione di incompetenza e, per effetto, il decorso dei termini previsti dall'art. 27 e l'inefficacia della misura non rinnovata entro venti giorni dal giudice competente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che la trasmissione degli atti disposta dalla Procura ai sensi dell'art. 54 cod. proc. pen. non equivale a una formale dichiarazione di incompetenza del giudice e non attiva la disciplina di cui all'art. 27 cod. proc. pen. Inoltre il giudice competente a decidere sulla revoca o sostituzione delle misure è quello presso il cui ufficio si trova il pubblico ministero che ha la disponibilità materiale degli atti; quindi il G.i.p. che ha trasmesso gli atti correttamente ha trasmesso anche l'istanza di revoca al giudice territorialmente competente senza dichiarare l'incompetenza ai sensi dell'art. 27. Conseguentemente le richieste di inefficacia sono infondate. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Disciplina la perdita di efficacia della misura cautelare dopo la formale dichiarazione di incompetenza del giudice che l'ha adottata; la Corte afferma che l'art. 27 si applica solo quando vi sia una pronuncia declinatoria di competenza, non quando gli atti siano semplicemente trasmessi ex art. 54.

  • art. 54 cod. proc. pen.

    La trasmissione degli atti operata dal pubblico ministero ai fini della competenza territoriale non attribuisce la competenza giurisdizionale né determina di per sé l'inefficacia della misura cautelare; è un atto del P.M. con natura 'di parte' e ha carattere amministrativo/traslativo degli atti.

  • art. 279 cod. proc. pen.

    «Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari».

    La competenza a decidere sull'applicazione/revoca delle misure è collegata al 'giudice che procede', inteso come l'ufficio che ha la disponibilità materiale degli atti; pertanto, dopo trasmissione degli atti, la competenza passa al giudice presso il cui ufficio è il P.M. che ha la disponibilità materiale.

  • art. 91 disp. att. cod. proc. pen.

    «Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal tribunale in composizione collegiale o monocratica, dalla corte d'assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato».

    Conferma la regola sulla competenza per le misure cautelari legata alla fase e all'ufficio che procede; integrata con l'art. 279 per individuare il giudice competente in relazione alla disponibilità materiale degli atti.

  • art. 328, comma 1, cod. proc. pen.

    «Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari».

    Sottolinea che il G.i.p. competente a provvedere sulle istanze è quello presso il tribunale in cui si trova il pubblico ministero che ha la disponibilità degli atti; non si presume una competenza permanente del G.i.p. che ha originariamente disposto la misura dopo la trasmissione degli atti.

  • art. 22 cod. proc. pen.

    la quale «produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto», ed implica la restituzione degli atti al pubblico ministero

    Distinzione tra incompetenza rilevata in fase di indagini (ordinanza con effetti limitati al provvedimento) e incompetenza dopo chiusura indagini (sentenza); conforta l'idea che gli effetti dell'incompetenza sono circoscritti.

  • Corte costituzionale, sent. n. 262 del 1991

    Citata per il principio secondo cui la trasmissione degli atti da parte del P.M. non invalida la misura cautelare né la rende efficace solo in via interinale; la Corte ha affermato che, dopo trasmissione ex art. 54, il rimedio è chiedere la revoca al giudice presso il cui ufficio è il P.M. che ha ricevuto gli atti, e solo in caso di declinatoria potrà intervenire il giudice che ha emesso la misura.

  • Sezioni Unite, sent. n. 12823 del 25/03/2010 (Mones)

    Principio che la formale dichiarazione di incompetenza è l'evento che determina l'inefficacia della misura cautelare non rinnovata entro venti giorni; conferma la centralità della pronuncia declinatoria per attivare l'art. 27.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 2, n. 24813 del 24/07/2020 Coretti)

    Richiamata per affermare che è abnorme che il giudice che ha emesso la misura provveda dopo la trasmissione degli atti quando la disponibilità materiale degli atti è passata ad altro ufficio, perché ciò ostacolerebbe l'esercizio dei poteri di impugnazione dell'ufficio di Procura competente.

Massime di principio

  • La semplice trasmissione degli atti da una Procura a un'altra ai sensi dell'art. 54 cod. proc. pen. non equivale a una formale dichiarazione di incompetenza del giudice che ha adottato la misura; quindi non si attiva automaticamente il meccanismo di inefficacia previsto dall'art. 27.
  • Dopo la trasmissione degli atti, il giudice competente a decidere su revoca o sostituzione delle misure cautelari è quello presso il cui ufficio si trova il pubblico ministero che ha la disponibilità materiale degli atti; le istanze vanno rivolte a quel giudice.
  • Se il giudice originario ha trasmesso l'istanza al giudice territorialmente competente (perché gli atti sono stati trasferiti), la sua omissione di dichiarare l'incompetenza ai sensi dell'art. 27 è corretta quando si è limitato a trasmettere l'istanza e gli atti al giudice che ha la disponibilità materiale.
  • Il diritto di difesa non è pregiudicato dalla trasmissione degli atti: la difesa può sempre chiedere la revoca della misura al giudice presso il cui ufficio sono materialmente gli atti e, se quel giudice declina la competenza, rivolgersi al giudice che ha emanato la misura.
  • Per attivare la perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 27 è necessaria una pronuncia declinatoria di competenza; atti meramente 'amministrativi' di trasmissione non sono sufficienti.
  • In casi analoghi, la difesa dovrebbe tempestivamente rivolgere l'istanza al giudice territorialmente competente (dove sono materialmente gli atti) o sollevare la questione di incompetenza in modo formale, affinché si produca l'effetto processuale necessario per far decorrere eventuali termini.

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