Cassazione Penale, Sentenza n. 17890/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, insieme alla concessione di permessi premio, l'accertamento incidentale della "collaborazione impossibile o inesigibile" in relazione a condanne per concorso in associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e estorsione aggravata. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze aveva già respinto l'istanza ritenendo che persistessero aspetti non chiariti di cui il condannato era a conoscenza e che non aveva rivelato; la DDA di Reggio Calabria aveva riferito che le dichiarazioni del detenuto non fornivano un apporto significativo. In Cassazione il ricorrente ha censurato la valutazione applicata rispetto ai criteri fissati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2019, sostenendo che le sue dichiarazioni contenevano indicatori logici meritevoli di verifiche più approfondite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'accertamento incidentale affidato al Tribunale di Sorveglianza riguardasse esclusivamente la collaborazione offerta/prestata e non la verifica, distinta e riservata al magistrato chiamato a decidere sul beneficio, dell'assenza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o del pericolo di loro ripristino alla luce della sentenza Corte Cost. n. 253/2019. Il ricorso inoltre criticava profili non rientranti nell'oggetto dell'accertamento e non contestava efficacemente la valutazione della DDA secondo cui le dichiarazioni non erano significative. Per questi motivi la Corte ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Individua il delitto relativo all'associazione di tipo mafioso; i reati ostativi contestati al detenuto incidono sulla valutazione dei benefici penitenziari
art. 7 legge 203/1991
Riflette l'aggravante applicata al reato di estorsione contestato al ricorrente
art. 4-bis ord. pen., comma 1-bis
Prevede limiti e condizioni per la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per reati ostativi; la Corte di Cassazione rileva che la sentenza Corte Cost. n. 253/2019 ha inciso sull'interpretazione di questa disposizione ma non ha abrogato l'istituto dell'accertamento della collaborazione impossibile
art. 58-ter ord. pen.
Norma rilevante nel procedimento per l'accesso a benefici penitenziari; contestualizza la necessità dell'accertamento incidentale della collaborazione impossibile
Sentenza Corte Costituzionale n. 253/2019
Ha dichiarato parziale illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis nella parte che non prevedeva la concedibilità dei benefici anche in difetto di collaborazione quando dagli elementi acquisiti possa escludersi l'attualità di collegamenti mafiosi e il pericolo di ripristino; tuttavia non ha reso inammissibile il ricorso incidentale volto ad accertare l'impossibilità della collaborazione
Giurisprudenza di Cassazione (es. Sez. 1, n. 29151/2020 Maccarrone; Sez. 1, n. 48717/2019 Caterino)
Conferma il principio che l'accertamento incidentale sulla collaborazione impossibile resta devoluto al Tribunale di Sorveglianza e che la valutazione sulla assenza di attualità di collegamenti mafiosi è distinta e riservata al magistrato che decide sul beneficio
Massime di principio
- L'accertamento incidentale della "collaborazione impossibile" spetta al Tribunale di Sorveglianza ed è limitato a valutare se la collaborazione sia effettivamente impossibile o inesigibile, non a sostituirsi alla valutazione complessiva necessaria per la concessione del beneficio
- La verifica dell'assenza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di loro ripristino è profilo distinto che va esaminato dal magistrato chiamato a decidere sulla concessione del beneficio (magistrato di sorveglianza), non dal Tribunale nell'accertamento incidentale
- Se le dichiarazioni del detenuto sono ritenute dalla Procura Distrettuale non significative, il Tribunale può legittimamente rigettare la domanda di accertamento della collaborazione impossibile in assenza di elementi nuovi utili
- Non conviene al ricorrente concentrare le doglianze su profili che esulano dall'oggetto dell'accertamento incidentale: occorre invece contestare specificamente la valutazione sulla insufficienza o irrilevanza delle proprie dichiarazioni
- Dopo la sentenza Corte Cost. n. 253/2019 non è venuto meno il rimedio dell'accertamento incidentale della collaborazione impossibile; tuttavia la sua portata è rimasta delimitata rispetto alla valutazione del beneficio penitenziario
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17616/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17618/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17620/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17622/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17623/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17624/2023 del 28/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →