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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07817/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una docente di religione cattolica che aveva prestato servizio nella scuola pubblica con una pluralità di contratti a termine. In primo e secondo grado veniva accertata l'illegittimità dell'apposizione del termine e riconosciuto un abuso della reiterazione contrattuale; tuttavia, esclusa la conversione del rapporto per la mancata superamento del concorso pubblico ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, veniva liquidata un'indennità risarcitoria pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il Ministero ricorre per cassazione con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. n. 186/2003 e della clausola 5 dell'Accordo Quadro, sostenendo la specialità del sistema di assunzione dei docenti di religione e la sua compatibilità con la disciplina eurounitaria, tale da legittimare la reiterazione dei contratti per la componente non di ruolo del personale docente.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Richiama un consolidato orientamento, anche successivo alla sentenza CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19, secondo cui nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica l'abuso sussiste sia quando i rapporti annuali si protraggano per oltre tre annualità scolastiche senza concorso triennale, sia quando vi sia utilizzazione discontinua per eccedenza di fabbisogno, purché la durata complessiva dei rapporti superi le tre annualità. In tali ipotesi spetta il risarcimento del danno eurounitario, parametrato all'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, oltre all'eventuale maggior danno provato, mentre non è riconoscibile la conversione del rapporto a tempo indeterminato. La Corte rileva che la decisione d'appello è conforme a tali principi e che il ricorso ministeriale non offre argomenti nuovi idonei a scardinare la motivazione impugnata. Nessuna statuizione sulle spese viene adottata per mancata difesa dell'intimata; viene anche escluso il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    viene invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione

  • artt. 1 e 3 L. 186/2003

    sono richiamati dal Ministero per sostenere la specialità del regime dei docenti di religione e la legittimità della reiterazione dei contratti

  • clausola 5 dell'Accordo Quadro

    è richiamata dal ricorrente quale parametro eurounitario in tema di abuso dei contratti a termine

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    esclude la conversione del rapporto a tempo indeterminato in assenza di superamento del concorso pubblico

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    è applicato quale parametro di liquidazione del danno da abuso del contratto a termine

  • art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015

    è richiamato quale successiva disciplina equivalente ai parametri risarcitori dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    viene richiamato per l'enunciazione di principi già affermati in precedenti conformi di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la debenza del raddoppio del contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato

  • L. n. 186/2003

    disciplina speciale dell'assunzione dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica

  • d.lgs. n. 165/2001

    nel testo è evocato quale corpus normativo del pubblico impiego contrattualizzato

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    norma sul contributo unificato, non applicabile al Ministero per il meccanismo della prenotazione a debito

  • CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19

    richiamata come pronuncia eurounitaria di contesto che si inserisce nel quadro interpretativo adottato dalla Corte

Massime di principio

  • Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica della scuola pubblica, la reiterazione dei contratti oltre il limite di tre annualità scolastiche, in assenza di concorso triennale, integra abuso del contratto a termine.
  • Anche l'utilizzazione discontinua del docente per esigenze di eccedenza di fabbisogno può integrare abuso, se la durata complessiva dei rapporti a termine supera tre annualità scolastiche.
  • Accertato l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine, il rimedio è il risarcimento del danno secondo i parametri eurounitari, con applicazione dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, salvo prova di un maggior danno.
  • Per i docenti di religione non è riconoscibile la trasformazione automatica del rapporto a tempo indeterminato in assenza dei presupposti concorsuali previsti dall'ordinamento.
  • Quando si contesta il carattere abusivo della reiterazione contrattuale, spetta all'amministrazione provare la legittimità della causale che giustifica i contratti infrannuali o l'esclusione di singoli rapporti dal computo dell'abuso.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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