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Sentenza

Sentenza n. 661/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - della comunicazione prot. n. 542 del 28 gennaio 2026, con cui AIMAG S.p.A. ha negato l’accesso all’offerta tecnica presentata dalla Eurosintex s.p.a. nell’ambito della “procedura aperta per l'affidamento della fornitura di 2 bidoni carrellati per la raccolta domiciliare integrale dei rifiuti urbani”; - della nota prot. n. 6254 del 23 dicembre 2025, trasmessa in data 24 dicembre 2025, con cui AIMAG s.p.a. ha comunicato l’aggiudicazione in favore della società Eurosintex s.p.a., nella parte in cui la stazione appaltante non ha messo a disposizione dei concorrenti, sulla piattaforma digitale utilizzata per l’espletamento della gara, le offerte dagli stessi presentate; - di ogni di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenti; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dell’offerta integrale della documentazione tecnica presentata dalla controinteressata Eurosintex s.p.a. e per la condanna di AIMAG s.p.a., ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., all’ostensione della documentazione richiesta dalla ricorrente con l’istanza di accesso del 9 gennaio 2026.

Giustizia amministrativa202600203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso all’offerta tecnica dell’impresa aggiudicataria e mancata messa a disposizione delle offerte dei concorrenti sulla piattaforma digitale di gara

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda in una procedura aperta per la fornitura di bidoni carrellati destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti urbani, ha impugnato il diniego opposto dalla stazione appaltante alla richiesta di accesso all’offerta dell’aggiudicataria e agli atti tecnici della gara. Ha dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, dei principi di trasparenza e pubblicità e del diritto di difesa, lamentando la mancata pubblicazione delle offerte sulla piattaforma digitale e l’assenza di una motivazione effettiva del diniego, fondato esclusivamente sull’opposizione dell’aggiudicataria. La ricorrente ha sostenuto che l’intera offerta tecnica, comprese schede prodotto e certificazioni di qualità, non potesse essere indistintamente qualificata come segreto tecnico o commerciale. La controinteressata ha eccepito l’irricevibilità o inammissibilità del ricorso, deducendo il mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto per lo speciale rito in materia di accesso agli atti di gara e la mancata impugnazione dell’aggiudicazione. Ha inoltre sostenuto che non fosse stata dimostrata la stretta indispensabilità dell’accesso per la tutela giudiziaria, essendo ormai decorso il termine per impugnare l’aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l’eccezione relativa alla tardività, ritenendo tempestiva l’azione proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a., dopo il diniego dell’istanza ordinaria di accesso. Ha inoltre escluso che la mancata immediata impugnazione dell’aggiudicazione rendesse inammissibile la domanda: il termine per impugnare gli atti di gara decorre dal momento in cui il concorrente acquisisce, o è posto in condizione di acquisire, la piena conoscenza degli atti lesivi e del contenuto delle offerte, non potendosi imporre la proposizione di ricorsi al buio. Nel merito, ha ritenuto illegittimo il diniego motivato soltanto dall’opposizione dell’aggiudicataria. La stazione appaltante avrebbe dovuto svolgere un concreto, equilibrato e motivato bilanciamento tra il diritto di difesa della concorrente non aggiudicataria e la tutela dei segreti tecnici e commerciali, verificando in concreto sia le esigenze conoscitive sia l’effettiva segretezza delle informazioni. L’amministrazione è stata quindi obbligata a riesaminare la domanda di accesso e a ostendere la documentazione ritenuta indispensabile per la difesa, previo eventuale oscuramento delle sole informazioni che, all’esito di una specifica valutazione, presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva e siano suscettibili di sfruttamento economico e di attribuire un vantaggio concorrenziale. Le spese sono state poste in solido e in parti uguali a carico della stazione appaltante e della controinteressata, per complessivi euro 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    è consentito l'accesso amministrativo al concorrente ove esso appaia indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara

    Il diritto di accesso del concorrente non aggiudicatario, quando indispensabile per la difesa, deve essere bilanciato concretamente con la tutela dei segreti tecnici e commerciali.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    Disciplina la disponibilità e l’accesso agli atti di gara; la mancata attivazione dello speciale meccanismo non impedisce, nel caso esaminato, l’utilizzo dell’ordinaria azione di accesso ex art. 116 c.p.a. dopo il diniego espresso dell’amministrazione.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    Il termine per impugnare gli atti di gara decorre dalla piena conoscenza del loro contenuto lesivo, acquisibile quando gli atti e le offerte siano effettivamente messi a disposizione del concorrente.

  • art. 116 c.p.a.

    Consente l’esercizio dell’azione ordinaria in materia di accesso contro il diniego dell’amministrazione, nel termine previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Il concorrente non aggiudicatario non è tenuto a proporre un ricorso al buio contro l’aggiudicazione: il termine decadenziale per impugnare gli atti di gara decorre dal momento in cui egli acquisisce, o è posto in condizione di acquisire, la piena conoscenza del contenuto delle offerte e degli altri atti dai quali possano emergere i vizi deducibili.
  • Il diniego di accesso alle offerte di gara non può essere motivato dalla sola opposizione dell’operatore economico interessato; la stazione appaltante deve svolgere un concreto, equilibrato e motivato bilanciamento tra le esigenze difensive del richiedente e la tutela dei segreti tecnici e commerciali.
  • L’oscuramento o il diniego dell’accesso sono giustificati soltanto in relazione a informazioni specificamente individuate che siano suscettibili di sfruttamento economico, idonee ad attribuire un vantaggio concorrenziale e assistite da effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva; non è legittimo qualificare indistintamente come riservata l’intera offerta tecnica.
  • Quando la stazione appaltante omette il necessario bilanciamento tra diritto di difesa e riservatezza aziendale, il giudice può annullare il diniego e imporre il riesame della domanda, con ostensione della documentazione indispensabile alla difesa, previo oscuramento delle sole informazioni concretamente riservate.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoAccesso difensivo
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimazione e interesse a ricorrere

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