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Sentenza

Sentenza n. 1566/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 265/2026, pubblicata il 26.1.2026.

Giustizia amministrativa202600770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 265/2026, pubblicata il 26 gennaio 2026, limitatamente alle spese legali liquidate

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso per ottemperanza al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna quanto alle spese legali liquidate. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità, rilevando che non era stata prodotta la prova del passaggio in giudicato della pronuncia e che era pendente un ricorso per cassazione.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione dell'Amministrazione e dichiarato inammissibile il ricorso. Ai sensi degli artt. 112, comma 2, e 114, comma 2, c.p.a., l'ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario presuppone il passaggio in giudicato; la sentenza civile, diversamente dalle sentenze esecutive del giudice amministrativo, non può essere eseguita in ottemperanza prima di tale momento. La società non ha depositato l'attestazione di cancelleria, di data anteriore alla notificazione del ricorso, comprovante il giudicato; inoltre, risultava pendente il ricorso per cassazione, incompatibile con il passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c. Spese a carico della ricorrente, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;…… omissis……

    La sentenza del giudice ordinario può essere fatta valere in ottemperanza solo se passata in giudicato, a differenza delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Come noto il ricorso per l'esecuzione del giudicato è inammissibile se, in difformità da quanto previsto dall'art. 114, co. 2, c.p.a., non è depositato l'attestato di cancelleria di data anteriore alla notificazione del ricorso, attestante il passaggio in giudicato della decisione

    Il ricorrente deve depositare, prima della notificazione del ricorso per ottemperanza, un'attestazione di cancelleria che provi il passaggio in giudicato della decisione.

  • art. 324 c.p.c.

    S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza [42, 43] (1) , né ad appello [339], né a ricorso per cassazione [360], né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 [2909 c.c.; 124 att.]

    Una sentenza non è passata in giudicato finché è soggetta a ricorso per cassazione; la pendenza di tale impugnazione esclude quindi il presupposto per l'ottemperanza di una pronuncia del giudice ordinario.

Massime di principio

  • L'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario è esperibile soltanto quando la pronuncia sia passata in giudicato; la sua mera esecutività non è sufficiente.
  • A pena di inammissibilità, il ricorso per ottemperanza relativo a una decisione del giudice ordinario deve essere corredato dall'attestazione di cancelleria, anteriore alla notificazione del ricorso, che comprovi il passaggio in giudicato.
  • La pendenza di un ricorso per cassazione impedisce di considerare passata in giudicato la sentenza e preclude, di conseguenza, l'ottemperanza della decisione del giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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