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Sentenza

Sentenza n. 723/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna all’erogazione di € 1.000,00 tramite la Carta

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Treviso n. 356/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e il Ministero era stato condannato all’erogazione di complessivi € 1.000,00. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 15 luglio 2025, con attestazione di conformità e ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Decorso inutilmente tale termine, la ricorrente ha dedotto l’inerzia ministeriale e ha chiesto l’attivazione della Carta con l’accredito dell’importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione. Ha ritenuto comprovati la notifica della sentenza ottemperanda presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni e il passaggio in giudicato della pronuncia, attestato dalla cancelleria. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante attivazione della Carta elettronica e versamento sulla stessa dei complessivi € 1.000,00. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e svolgere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escludere la penalità non solo in caso di manifesta iniquità, ma anche per altre ragioni ostative, e ha ritenuto rilevanti, nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica, l’ammontare del debito pubblico, la nomina del commissario ad acta, la complessità del procedimento di attivazione della Carta e il carattere seriale del contenzioso. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 339,00, oltre contributo unificato, spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale penalità di mora dovuta per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La penalità di mora è astrattamente ammissibile nei confronti dell’Amministrazione inadempiente, ma può essere esclusa, oltre che in caso di manifesta iniquità, quando sussistano altre ragioni ostative. Nel caso concreto tali ragioni sono state ravvisate nella crisi della finanza pubblica, nella complessità e serialità del procedimento e nella nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 479 c.p.c.

    A seguito delle modifiche richiamate dal giudice, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del giudicato da eseguire.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale fondamento dell’utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di facere o di pagamento, purché siano comprovati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nell’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento, il commissario ad acta deve porre in essere tutte le attività contabili e amministrative necessarie, comprese l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento; l’esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all’esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alle amministrazioni pubbliche, ma può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate in concreto, quali la nomina di un commissario ad acta, la complessità del procedimento esecutivo, la serialità del contenzioso e le condizioni della finanza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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