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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00615/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di un imputato per avere guidato un ciclomotore senza essere munito della patente corrispondente, patente che non aveva mai conseguito, in presenza della recidiva nel biennio prevista dal Codice della strada. Il Tribunale aveva irrogato la pena di un mese di arresto e 3.000 euro di ammenda. In cassazione l'imputato ha dedotto: 1) violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva nel biennio; 2) vizio sul trattamento sanzionatorio; 3) omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato/inammissibile: ha affermato che la precedente violazione amministrativa risultava documentalmente definitivamente accertata; che il diniego delle attenuanti generiche era congruamente motivato per gravità del fatto e personalità dell'imputato; che la pena era stata determinata sotto la media edittale, con motivazione non necessaria in modo specifico; e che l'art. 131-bis c.p. non è applicabile alla guida senza patente punita solo in caso di recidiva nel biennio, perché la fattispecie è strutturalmente connotata da reiterazione e manca il requisito della non abitualità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per guida senza patente con recidiva nel biennio e la relativa condanna alla pena di un mese di arresto e 3.000 euro di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992

    Per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016, la recidiva nella guida senza patente è integrata quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata; non è indispensabile una specifica attestazione formale, essendo sufficiente un minimo di prova della definitività del pregresso illecito.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente quando la rilevanza penale della condotta è legata alla recidiva nel biennio, poiché difetta il requisito della non abitualità.

  • art. 133 c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando gli elementi ritenuti prevalenti, anche un solo elemento relativo alla personalità dell'imputato, oltre alla gravità del fatto e ai precedenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; nessuna interpretazione ricavabile.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    È richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di guida senza patente punita come reato solo in caso di recidiva nel biennio, la prova della precedente violazione amministrativa definitivamente accertata può essere desunta anche da elementi documentali o informativi diversi da un attestato formale di definitività, purché sia fornito un minimo di prova e non emergano allegazioni difensive idonee a mettere in dubbio tale definitività.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è riconoscibile quando la fattispecie incriminatrice è costruita in modo da presupporre una reiterazione della condotta, perché in tal caso manca il requisito della non abitualità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica in modo congruo elementi sfavorevoli come la gravità del fatto e i precedenti dell'imputato; non è necessaria una motivazione analitica su tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Quando la pena è determinata in misura inferiore alla media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica sul trattamento sanzionatorio, salvo che il giudice si discosti in modo significativo dai criteri ordinari.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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