Sentenza n. 249/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire i sei scatti stipendiali normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, col conseguente obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei benefici economici di cui alla disposizione citata e consequenziale condanna dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto al ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancata rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, con condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute e degli interessi. La pretesa è stata fondata sull'applicabilità del beneficio anche ai dipendenti cessati dal servizio a domanda. L'INPS si è costituito resistendo al ricorso. Il Tribunale ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata e quella conforme del Consiglio di Stato, secondo cui il beneficio spetta agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche in caso di cessazione volontaria dal servizio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto con sentenza semplificata. Il TAR ha accertato il diritto del ricorrente ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e l'obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il giudice ha precisato che l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non ha fatto rivivere la limitazione originaria del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, essendo funzionale soltanto alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
La disposizione attribuisce sei scatti stipendiali rilevanti ai fini della rideterminazione dell'indennità di buonuscita; il termine per presentare la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
La norma concerne la base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 503/1992 e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 11 l. n. 231/1990
La disposizione, abrogata, non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 e non consente quindi di limitare il beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non comporta la reviviscenza della disciplina previgente limitativa del beneficio.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in presenza di una giurisprudenza consolidata sulla questione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Impone all'amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato versato, all'atto del passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- I sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spettano agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, e devono essere inclusi nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non disciplina né esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disciplina limitativa del beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; pertanto tale limitazione non è vigente.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento in quiescenza non è un termine decadenziale per il conseguimento dei sei scatti, ma un onere funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
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