Ordinanza n. 33/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della nota dirigenziale del Comune di Santa Margherita Ligure n. -OMISSIS-, trasmessa a mezzo Pec in pari data, avente ad oggetto “Procedimenti ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell'ambito del Comune di Santa Margherita Ligure. Riscontro alle note prot. n. -OMISSIS-, relative contenente osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241/1990”, con cui è stata confermata la valutazione comparativa effettuata, con individuazione della concorrente Mar Ligure, quale meglio rispondente agli obiettivi di pubblico interesse declinati negli atti di indirizzo della -OMISSIS-, - di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, ivi compresi tutti gli atti del procedimento, fra cui: - ove occorresse, la delibera del Consiglio Comunale n. -OMISSIS-, recante “Atto di indirizzo per il riordino delle concessioni demaniali marittime del Comune di Santa Margherita Ligure”; - ove occorresse, la delibera della Giunta comunale n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Criteri per l'assentimento delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio di stabilimenti balneari e altre attività turistico-ricreative ad essi assimilabili nell'ambito del Comune di Santa Margherita Ligure”; - l'avviso, in data 2/9/2024, con cui è stata introdotta la procedura di affidamento relativa ai compendi demaniali marittimi -OMISSIS- (-OMISSIS-) e-OMISSIS- (-OMISSIS-); - tutti i verbali e gli atti della Commissione valutatrice incaricata della comparazione delle domande concorrenti relative all'affidamento in concessione dei predetti compendi, in particolare quelli delle sedute del 22/10/2024, del 15/4/2025, del 25/6/2025 e del 4/11/2025; - la nota prot. n.-OMISSIS- del 2/7/2025, di avviso ex art. 10 bis L. n. 241/1990, con cui è stata comunicata la preferenza da parte della Commissione valutatrice per l'istanza presentata dalla -OMISSIS-, con allegata tabella di valutazione, concedendo termini per eventuali osservazioni; - l'aggiudicazione della concessione e la stessa concessione, relativi ai predetti compendi, ove intervenute ed esistenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota dirigenziale che ha confermato la valutazione comparativa, individuando un'altra concorrente come meglio rispondente agli obiettivi di pubblico interesse, nonché gli atti della procedura di affidamento di compendi demaniali marittimi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la nota comunale conclusiva della prima fase della procedura comparativa per l'affidamento di concessioni demaniali marittime e gli atti presupposti, inclusi i criteri di valutazione, i verbali della Commissione, il preavviso ex art. 10-bis l. 241/1990 e gli eventuali atti di aggiudicazione e concessione. Dal testo emergono contestazioni relative alla struttura della procedura e ai criteri di comparazione, alla mancata predeterminazione di punteggi numerici e pesi, alla valutazione della sostenibilità economica del progetto della controinteressata, alla fattibilità della nuova piscina progettata in un edificio situato su area demaniale, alla compatibilità con il Regolamento regionale n. 1/2025, alla valutazione dei vantaggi economici offerti al Comune e alla natura demaniale o privata dell'immobile interessato. La ricorrente ha inoltre dedotto profili di periculum in mora connessi alla prosecuzione della procedura.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti, allo stato degli atti e salvi gli approfondimenti del giudizio a cognizione piena, sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, il Comune aveva avviato la procedura prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 131/2024 e l'aveva strutturata sulla base degli artt. 36 e 37 del Codice della navigazione e dell'art. 18 del relativo regolamento, integrati dai principi di trasparenza, imparzialità, apertura del mercato e par condicio. Il TAR ha ritenuto sufficientemente dettagliati i criteri e subcriteri predisposti, precisando che, in una procedura ex artt. 36 e 37 Cod. nav., non è necessariamente richiesta la predeterminazione di punteggi numerici e pesi, purché la valutazione sia sorretta da una congrua motivazione discorsiva; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta particolarmente accurata. Il progetto della controinteressata appariva inoltre assistito da adeguate attestazioni di sostenibilità economica. La fattibilità della piscina e la sua compatibilità con il Regolamento regionale n. 1/2025 sarebbero state verificate nella successiva fase procedimentale, anche tramite conferenza di servizi. I vantaggi economici offerti al Comune erano stati correttamente considerati senza assumere carattere preponderante rispetto agli altri elementi progettuali. L'immobile interessato risultava infine demaniale, in quanto situato su area demaniale e oggetto di incameramento ex art. 49 Cod. nav. Quanto al periculum, il TAR ha escluso che una nuova concorrente, non coincidente con il gestore uscente, potesse vantare, neppure in astratto, un danno grave e irreparabile derivante dalla prosecuzione della selezione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha verificato l'insussistenza dei presupposti per la sospensione degli atti impugnati.
artt. 36 e 37 Codice della navigazione
Costituiscono la base normativa della procedura comparativa per il rilascio o rinnovo delle concessioni demaniali marittime, avviata prima della novella del 2024.
art. 18 Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione
Integra la disciplina della procedura concessoria applicata dal Comune.
art. 10-bis l. 241/1990
Rileva per la comunicazione della preferenza espressa dalla Commissione e per la possibilità della ricorrente di presentare osservazioni.
art. 49 Codice della navigazione
È richiamato per l'incameramento dell'immobile situato su area demaniale, ritenuto pertanto di natura demaniale e non privata.
d.l. n. 131/2024
La novella ha disciplinato ex novo la procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime, prevedendo la previa predisposizione di un bando; non è stata applicata alla procedura già avviata prima della sua entrata in vigore.
Regolamento regionale Liguria n. 1/2025
La compatibilità e la fattibilità dell'intervento relativo alla nuova piscina devono essere valutate nella seconda fase della procedura, successiva alla presentazione dei progetti.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per concessioni demaniali marittime avviate prima dell'entrata in vigore della disciplina sopravvenuta che impone la previa predisposizione di un bando, l'amministrazione può applicare il quadro normativo previgente, purché la selezione sia strutturata secondo criteri di trasparenza, imparzialità, apertura del mercato e par condicio.
- Nelle procedure concessorie disciplinate dagli artt. 36 e 37 del Codice della navigazione non è necessariamente richiesta la predeterminazione di punteggi numerici e pesi, se i criteri e subcriteri sono sufficientemente dettagliati e la valutazione comparativa è sorretta da una congrua e accurata motivazione discorsiva.
- La verifica della fattibilità tecnica e della compatibilità normativa del progetto del concorrente prescelto può essere svolta in una fase successiva alla valutazione comparativa, anche mediante conferenza di servizi, quando la procedura sia espressamente articolata in una prima fase di scelta del progetto preferito e in una seconda fase di verifica dei requisiti e della fattibilità.
- Nella valutazione comparativa delle domande di concessione demaniale marittima, i vantaggi economici offerti all'amministrazione possono essere considerati insieme agli altri elementi progettuali, ma non possono assumere carattere preponderante in assenza di una disciplina procedurale che lo consenta.
- Ai fini della tutela cautelare, il concorrente nuovo entrante, non coincidente con il gestore uscente, non può fondare la domanda di sospensione della procedura sulla mera prosecuzione della selezione, se non allega un concreto pericolo di danno grave e irreparabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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