Cassazione Penale, Sentenza n. 26789/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma in appello della condanna a seguito di attività di sbancamento/ movimentazione di terreno. Contestazioni principali: 1) travisamento della prova e omessa valutazione di documenti (ortofoto 1989 e ortofotocarta 1995) che, secondo la difesa, dimostrerebbero che lo sbancamento era in parte antecedente all'acquisto, rendendo non attribuibile al Guida lo sbancamento dell'intera area; 2) errata applicazione dell'art. 133 c.p. e mancanza di motivazione circa la presunta sproporzione tra la pena detentiva (vicina al minimo) e la pena pecuniaria (vicina al massimo); 3) omessa motivazione sull'adeguatezza del luogo indicato per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità (Città Metropolitana di Napoli) prescritti per la sospensione condizionale della pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto irrilevante che parte dei lavori fosse antecedente all'acquisto, perché la prosecuzione degli interventi da parte del Guida si integra con le preesistenti manipolazioni e costituisce un tutt'uno penalmente rilevante. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per difetto di chiara formulazione della doglianza e, in via più sostanziale, ha affermato l'autonomia normativa e funzionale tra pena detentiva e pena pecuniaria, rilevando che non sussiste obbligo di proporzionalità rigida tra le due tipologie. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto conforme la prescrizione al dettato dell'art. 165 c.p. (il Guida aveva già goduto una volta del beneficio) e non ha riscontrato eccessiva gravosità né che l'indicazione "presso la Città metropolitana di Napoli" escluda lo svolgimento dell'attività nel Comune di residenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001, art. 44, comma 1, lett. c)
Norma contestata quale indice della tipologia di illecito edilizio; la sentenza la utilizza come fattispecie integrante la pluralità di reati unificati per continuazione
d.lgs. n. 42/2004, art. 181, comma 1
Richiamata in relazione agli illeciti paesaggistici/territoriali contestati; fa parte delle fattispecie unificate nella condanna
cod. pen., art. 734
Norma penale contestata (danneggiamento) inserita nel quadro di reati contravvenzionali unificati per continuazione
cod. pen., art. 133
Il ricorrente denunciava violazione di questo articolo (criteri di determinazione della pena). La Corte ha ritenuto la censura inammissibile e ha chiarito che l'art. 133 non impone una proporzionalità rigida fra pena detentiva e pecuniaria; la determinazione della pena deve seguire i criteri di legge ma le due tipologie sanzionatorie mantengono autonomia
cod. pen., art. 17 e art. 18
Richiamate dalla Corte per sottolineare la separazione normativa tra pene detentive e pecuniarie: elencazione distinta e diverse finalità
cod. pen., art. 135 e art. 163
Citati nel contesto della possibilità di sospendere la pena detentiva e del ragguaglio delle pene; la Corte osserva che la disciplina consente trattamenti differenziati tra tipologie di pena
cod. pen., art. 133-bis
Riferimento alla possibilità di modulare la pena pecuniaria in ragione delle condizioni economiche del condannato; conferma l'autonomia e la diversificata funzione della pena pecuniaria
cod. pen., art. 165, comma secondo
Norma che consente di subordinare la sospensione condizionale della pena allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità; la Corte ha ritenuto la prescrizione conforme a tale articolo, anche considerando che il beneficiario aveva già fruito in precedenza del beneficio
d.P.R. n. 43/1973, art. 291-bis
Citato come esempio di disciplina in cui la pena pecuniaria è determinata tramite criteri quantitativi autonomi (contrabbando), a sostegno della tesi di autonomia tra tipologie di pena
cod. proc. pen., art. 616
Articolo invocato per la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- La prosecuzione di lavori iniziati in epoca antecedente non esclude la responsabilità del soggetto che ne dà continuazione: la continuità delle condotte può integrare un "tutt'uno" penalmente rilevante.
- In Cassazione le censure devono essere formulate con chiarezza e coerenza: motivi vaghi, indeterminati o sostanzialmente alternativi sono soggetti a dichiarazione di inammissibilità.
- Non esiste un obbligo di stretta proporzionalità numerica tra pena detentiva e pena pecuniaria: le due tipologie hanno autonomia normativa e funzionale e possono posizionarsi diversamente nell'arco edittale.
- La prescrizione della sospensione condizionale subordinata allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità è legittima se conforme all'art. 165 c.p.; l'indicazione di un ente territoriale ampio (es. Città metropolitana) non impedisce che l'attività si svolga nel Comune di residenza, salvo motivazioni contrarie esplicite.
- Per contestare la determinazione del quantum sanzionatorio è necessario specificare se si impugna l'eccessiva tenuità della pena detentiva o l'eccessiva gravosità della pena pecuniaria; un'argomentazione che si limiti a lamentare una "sproporzione" generica è inammissibile.
- La Corte di cassazione può rigettare i motivi anche per ragioni di ordine processuale (difetto di interesse, divieto di reformatio in pejus, inammissibilità tecnica), oltre che per valutazioni di merito già affrontate in grado di appello.
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