Ordinanza n. 3420/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia della Determinazione della Regione Lazio n. G17795 del 29.12.2025 e del relativo allegato 1, mai notificati, conosciuti intorno al 21.4.2026, nella sola parte in cui hanno disposto la cancellazione dell'Associazione ricorrente dal RUNTS; - nonché di tutti gli atti presupposti, successivi, conseguenziali o comunque connessi all'atto impugnato, anche di carattere generale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cancellazione dell’associazione dal Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), disposta dalla Regione Lazio
Esito
La controversia
L’associazione ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la determinazione regionale e il relativo allegato nella parte in cui disponevano la sua cancellazione dal RUNTS, nonché gli atti presupposti, successivi, conseguenziali o connessi. Il testo dell’ordinanza non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti, limitandosi a riferire la contestazione della cancellazione e il pregiudizio allegato ai fini cautelari.
La decisione
Il TAR ha ritenuto impregiudicata ogni ulteriore e approfondita valutazione e ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini organizzatori previsti dall’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato l’udienza di trattazione del merito per il 7 ottobre 2026, ritenendo che al pregiudizio dedotto dalla ricorrente si potesse ovviare mediante la sollecita definizione della causa. Non è stata disposta la sospensione dell’efficacia dell’atto di cancellazione dal RUNTS, né è stata anticipata una valutazione definitiva sul fumus boni iuris; le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere accordata mediante fissazione dell’udienza di merito, quando il pregiudizio dedotto può essere fronteggiato attraverso la sollecita trattazione della causa, senza necessità di adottare una misura cautelare sostanziale.
Massime di principio
- Quando il pregiudizio cautelare può essere adeguatamente fronteggiato dalla sollecita definizione della controversia, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l’udienza di merito senza sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.
- L’accoglimento della domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta di per sé una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso e lascia impregiudicata ogni ulteriore valutazione nel merito.
Come è indicizzato
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