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Sentenza

Sentenza n. 14273/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202409937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero della Salute del 27 giugno 2024 che ha inserito nella tabella dei medicinali, sezione B, le composizioni per somministrazione orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis, nonché i relativi atti preparatori e presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha dedotto plurime violazioni e false applicazioni degli artt. 2, 13 e 14 del d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che non fossero stati accertati, con riferimento al solo cannabidiolo, concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica né la sua natura psicotropa, presupposti necessari per l'inserimento nella sezione B della tabella dei medicinali. Ha contestato il difetto di istruttoria e di motivazione, l'erroneità dei presupposti, l'illogicità, l'irragionevolezza, la contraddittorietà, l'irrazionalità, la perplessità e l'ingiustizia manifesta dell'azione amministrativa, oltre alla violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento e legittimo affidamento. Ha inoltre dedotto incompetenza, sviamento e violazione degli artt. 28, 34 e 36 TFUE. Secondo la ricorrente, l'istruttoria avrebbe valorizzato impropriamente i rischi connessi alla qualità, all'etichettatura e alla possibile adulterazione dei prodotti non regolamentati, anziché dimostrare i concreti pericoli di dipendenza derivanti dal CBD. Il Ministero ha eccepito anche il difetto di interesse, ma il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall'eccezione poiché il ricorso era infondato nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, definendo la causa con sentenza semplificata ex art. 74 c.p.a. mediante rinvio alla precedente sentenza della stessa Sezione n. 7513/2025, ritenuta pienamente applicabile. Il Collegio ha affermato che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309/1990, l'inserimento nella sezione B richiede medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali siano accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica, di intensità minore rispetto ai medicinali della sezione A. La cannabis, considerata nella sua interezza e nelle sue componenti, rientra nel sistema tabellare degli stupefacenti; l'istruttoria non doveva quindi dimostrare nuovamente la natura stupefacente della pianta, ma valutare i rischi connessi all'assunzione orale dei composti a base di CBD, inclusi quelli derivanti dalla presenza o dall'interazione con il THC e con altri cannabinoidi. I pareri aggiornati dell'ISS e del CSS sono stati ritenuti idonei a fondare il decreto: essi evidenziano l'assenza di standardizzazione dei prodotti non medicinali, la possibile presenza di THC e contaminanti, le interazioni farmacologiche, il possibile accumulo di THC nel sistema nervoso centrale, nonché ulteriori rischi tossicologici e di adulterazione. Il giudice ha ritenuto legittimo il ricorso al principio di precauzione, poiché i rischi risultavano supportati da valutazioni scientifiche oggettive, pur permanendo margini di incertezza circa la loro entità e gli effetti. La misura è stata considerata proporzionata e coerente con la tutela della salute pubblica e non era necessario attendere la piena dimostrazione dell'effettiva presenza di THC o dell'insorgenza certa della dipendenza. Le censure di difetto di istruttoria, motivazione, erroneità dei presupposti, illogicità, incompetenza, sviamento e violazione del diritto dell'Unione sono state quindi ritenute infondate. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della novità della questione al momento della proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    Il Collegio ritiene di definire il giudizio ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.

    Consente la definizione con sentenza semplificata mediante rinvio a un precedente, quando la causa risulta sufficientemente definita e le ragioni della decisione possono essere richiamate.

  • art. 13 d.P.R. 309/1990

    Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze [...] sono raggruppate [...] in cinque tabelle [...] Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l’aggiornamento delle tabelle.

    Attribuisce al Ministero il potere di completare e aggiornare le tabelle degli stupefacenti e dei medicinali, anche sulla base di nuove acquisizioni scientifiche.

  • art. 14, comma 1, lett. f), n. 1, d.P.R. 309/1990

    I medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A.

    L'inserimento nella sezione B presuppone l'accertamento scientificamente fondato di concreti pericoli di dipendenza, anche in una prospettiva precauzionale, purché tali pericoli non siano meramente ipotetici.

  • art. 14, comma 1, lett. b), d.P.R. 309/1990

    Nella tabella II devono essere indicati: 1) la cannabis [indica] e i prodotti da essa ottenuti; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e).

    La cannabis e i prodotti da essa ottenuti sono ricompresi nel sistema tabellare senza distinzione, ai fini considerati, tra le singole componenti della pianta.

  • art. 26 d.P.R. 309/1990

    È vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II [...] ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli indicati dall’art. 27, consentiti dalla normativa dell’Unione europea.

    La deroga riguarda la coltivazione industriale della canapa per gli usi consentiti e non esclude, in generale, la cannabis dal sistema tabellare degli stupefacenti.

  • art. 191, paragrafo 2, TFUE

    È richiamato quale fondamento europeo del principio di precauzione, applicato dal giudice anche alla tutela della salute pubblica.

  • artt. 28, 34 e 36 TFUE

    Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione alle libertà di circolazione e alle possibili restrizioni commerciali, ma le relative censure sono state ritenute infondate.

Massime di principio

  • L'inserimento di un medicinale nella sezione B della tabella dei medicinali richiede che contenga una sostanza stupefacente o psicotropa e che siano accertati, sulla base di valutazioni scientifiche, concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori rispetto ai medicinali della sezione A.
  • Il principio di precauzione consente all'amministrazione sanitaria di adottare misure restrittive anche in presenza di incertezza scientifica, purché il rischio sia supportato da dati scientifici affidabili e non da mere ipotesi, e la misura rispetti i principi di idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto.
  • Nella valutazione dei rischi dei composti ottenuti per estrazione da una pianta contenente più cannabinoidi, l'amministrazione può considerare non soltanto gli effetti della singola sostanza astrattamente isolata, ma anche la possibile presenza di altre componenti e le loro interazioni, quando ciò risulti scientificamente plausibile e rilevante per la salute pubblica.
  • La deroga prevista per la coltivazione industriale della canapa destinata alla produzione di fibre o ad altri usi consentiti non comporta, in assenza di una specifica previsione normativa, l'esclusione generale della cannabis e dei prodotti da essa ottenuti dal sistema tabellare degli stupefacenti.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-scientifiche dell'amministrazione verifica l'attendibilità, la completezza e la non arbitrarietà dell'istruttoria, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella tecnica quando questa sia fondata su dati scientifici pertinenti e su un ragionamento coerente.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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