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Sentenza

Sentenza n. 1076/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Rossano del 24 febbraio 2015, n. 4, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore procedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Giudice di Pace di Rossano del 24 febbraio 2015, n. 4, con la quale il Comune di Rossano, oggi incorporato nel Comune di Corigliano-Rossano, era stato condannato a pagare al ricorrente, quale difensore distrattario di Comunicazioni Europa S.r.l., la somma di € 555,00, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA. La sentenza era passata in giudicato e il titolo esecutivo era stato notificato il 2 dicembre 2015. Nonostante ciò, il Comune non aveva dato esecuzione all’obbligo di pagamento. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato l’8 ottobre 2025 e depositato il 9 ottobre 2025. Il Comune e la controinteressata non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato conteneva un obbligo di pagamento integrale a carico dell’amministrazione e che il Comune non aveva fornito prova dell’avvenuto adempimento, che gravava su di esso. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Comune di Corigliano-Rossano di eseguire integralmente il giudicato, mediante pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza a cura del ricorrente. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Segretario generale della Provincia di Cosenza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario provinciale, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 90 giorni dalla richiesta del ricorrente. Il compenso del Commissario, da liquidarsi con separato decreto, sarà posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 300,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano l’azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissando un termine e nominando, in caso di inerzia, un Commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica dell’azione di ottemperanza esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione non esegue un obbligo di pagamento derivante da una sentenza passata in giudicato, il creditore può chiedere l’ottemperanza al giudice amministrativo competente ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un obbligo di pagamento, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento integrale delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un Commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia.
  • Le spese e il compenso del Commissario ad acta possono essere posti a carico dell’amministrazione rimasta inadempiente al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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