Sentenza n. 653/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento - del permesso di costruire prot. n. 30292 del 2.7.2025, avente ad oggetto un intervento di ricostruzione con incremento volumetrico ai sensi della L.R. n. 49/2009; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi incluse la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 12.3.2025 e la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 24.2.2025; nonché per l’annullamento o per la dichiarazione di nullità della convenzione accessoria in data 6.5.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire relativo a un intervento di ricostruzione con incremento volumetrico, unitamente agli atti comunali presupposti e alla convenzione accessoria
Esito
Favorevole al resistente (Comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato il permesso di costruire prot. n. 30292 del 2 luglio 2025, avente a oggetto un intervento di ricostruzione con incremento volumetrico ai sensi della legge regionale ligure n. 49/2009, nonché le deliberazioni della Giunta comunale e del Consiglio comunale presupposte e la convenzione accessoria del 6 maggio 2025, chiedendone l'annullamento o, quanto alla convenzione, anche la dichiarazione di nullità. Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso. All'udienza il difensore ha confermato tale rinuncia, ma senza mandato speciale e senza che l'atto fosse stato previamente notificato alle altre parti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha precisato che la rinuncia non produceva gli effetti propri della rinuncia al ricorso prevista dall'art. 84, comma 1, c.p.a., poiché il difensore non era munito di mandato speciale e l'atto non era stato notificato alle altre parti. Tuttavia, dalla rinuncia irrituale il giudice ha desunto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato. Poiché il Comune e la società controinteressata hanno accettato la rinuncia a spese compensate, le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
La rinuncia al ricorso, per produrre gli effetti tipici dell'istituto, richiede il mandato speciale e il rispetto delle formalità previste dalla disposizione; nel caso concreto tali requisiti non ricorrevano.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche una rinuncia irrituale può costituire elemento dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, pur senza produrre gli effetti propri della rinuncia formale.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo non produce gli effetti tipici dell'istituto se non è resa dal difensore munito di mandato speciale e se non sono rispettate le formalità previste dalla legge processuale, tra cui la notificazione alle altre parti quando richiesta.
- Una rinuncia irrituale, pur non determinando l'estinzione del giudizio per rinuncia formale, può evidenziare in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarata quando, alla luce della condotta processuale della parte ricorrente, non permane un'utilità concreta e attuale conseguibile mediante la decisione di merito.
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