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Ordinanza

Ordinanza n. 13366/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento 1) della graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A061 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali per la regione Lazio, approvata con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 10.07.2025 prot.1572, nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa nella suddetta graduatoria quale candidata vincitrice con diritto alla riserva del 15% dei posti per aver svolto senza demerito il Servizio civile nazionale; 2) della medesima graduatoria sub 1 impugnata, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nell'elenco dei vincitori laddove non è stato valutato l'attestato CILS-Certificazione di Italiano come lingua straniera rilasciato dall'Università per stranieri di Siena in data 6.03.2008 con il riconoscimento di ulteriori punti 3,75; 3) della medesima graduatoria sub 1 impugnata, nella parte in cui la ricorrente non risulta inserita nell'elenco dei vincitori laddove non è stato valutato il Diploma di Attrice Triennio Accademico Teatrale di primo livello presso l'Accademia di Arte Drammatica "Cassiopea" di Roma in data 21.11.2015; 4) nei limiti di interesse, del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 10.07.2025 prot.1572 di approvazione della graduatoria sub 1) impugnata; 5) del Decreto Dipartimentale del 10 dicembre 2024, n. 3059, recante "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" nella parte in cui, nel preambolo, recita "VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 9-bis, che prevede che nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1222comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito", senza prevedere espressamente l'applicabilità di detto titolo di riserva anche agli operatori volontari che hanno concluso il Servizio civile nazionale senza demerito; 6) ove occorra e nei limiti di interesse, del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 ottobre 2023, n. 205, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno" ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73"; 7) ove occorra, del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 11.07.2025 n.137 recante "Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025" e del relativo Allegato A recante le Istruzioni operative, nella parte in cui prevede che "La redazione delle graduatorie dei vincitori delle procedure concorsuali di cui ai DD.DD.GG. n. 2575 e 2576 del 2023 e di cui ai DD.DD.GG. n. 3059 e 3060 del 2024 … - dovrà tenere conto delle riserve assunzionali di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, e alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché delle riserve di cui all'articolo 59, comma 10-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, e delle riserve di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, entro le percentuali previste dalle relative norme", senza specificare che detto titolo di riserva (previsto per il Servizio civile universale) è applicabile anche agli operatori volontari che hanno concluso il Servizio civile nazionale senza demerito; 8) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche sconosciuto, comunque pregiudizievole per la ricorrente. per l'accertamento e la declaratoria - del diritto della ricorrente a beneficiare della riserva dei posti di cui all'art. 18 comma 4 del D. Lgs. n. 40/2017 come modificato dall'art.1 comma 9-bis del Dl 44/2023 conv. con modificazioni dalla legge n.74/2023 e dal Dl 25/2025 conv. in legge n.69/2025, in quanto operatore volontario che ha concluso il Servizio civile nazionale senza demerito e per la valutazione dell'attestato CILS-Certificazione di Italiano come lingua straniera rilasciato dall'Università per stranieri di Siena in data 6.03.2008 con il riconoscimento di ulteriori punti 3,75, nonché il Diploma di Attrice Triennio Accademico Teatrale di primo livello presso l'Accademia di Arte Drammatica "Cassiopea" di Roma in data 21.11.2015 con il riconoscimento di ulteriori punti 3,75. e per la condanna - in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, a riconoscere in graduatoria alla ricorrente la riserva dei posti di cui all'art. 18 comma 4 del D.Lgs. n. 40/2017, nonché alla attribuzione di ulteriori punti 3,75 per ciascuno dei titoli dichiarati e non valutati adottando ogni provvedimento consequenziale per il corretto inserimento della stessa nella graduatoria generale di merito, nell'elenco dei vincitori ed alla stipula del contratto di lavoro con effetti giuridici ed economici al pari degli altri vincitori.

Giustizia amministrativa202510727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A061, e atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso per titoli ed esami per la classe A061 in Lazio, sostenendo di non essere stata utilmente collocata tra i vincitori nonostante il diritto alla riserva del 15% dei posti quale volontaria che aveva concluso senza demerito il Servizio civile nazionale. Ha inoltre dedotto la mancata valutazione di due titoli dichiarati: l'attestato CILS, per il quale ha richiesto 3,75 punti, e il diploma triennale accademico teatrale di primo livello, per il quale ha richiesto ulteriori 3,75 punti. Ha contestato, nei limiti dell'interesse, anche il decreto concorsuale e le istruzioni operative sulle immissioni in ruolo, nella parte in cui riferiscono la riserva agli operatori del Servizio civile universale senza specificare l'applicabilità anche a chi abbia svolto il Servizio civile nazionale. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto alla riserva e alla valutazione dei titoli, nonché la condanna delle amministrazioni alla riedizione degli atti e all'inserimento in posizione utile, con stipula del contratto.

La decisione

Il TAR non ha definito né il rito né il merito. Ha rilevato che, secondo la relazione illustrativa dell'Amministrazione, la riserva per il servizio civile sarebbe stata già riconosciuta alla ricorrente, come risultante dalla piattaforma ministeriale, sicché la relativa doglianza potrebbe essere originariamente inammissibile, avere determinato la cessazione della materia del contendere oppure essere divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tuttavia, ha ritenuto insufficienti le spiegazioni amministrative e ha disposto un'integrazione istruttoria. L'Amministrazione dovrà indicare entro sessanta giorni: quali candidati siano risultati vincitori per merito; quali siano stati ammessi per ulteriori riserve prevalenti e quali per la medesima riserva della ricorrente con punteggio superiore; nonché come sia stata concretamente applicata la disciplina della riserva del 15% a favore degli operatori volontari del servizio civile. È stata fissata una nuova udienza pubblica per il 23 marzo 2027, con riserva di ogni decisione in rito e nel merito.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017

    Indicato quale fondamento del diritto alla riserva dei posti invocato dalla ricorrente.

  • art. 1, comma 9-bis, d.l. 44/2023, convertito dalla l. 74/2023

    una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito

    Richiamato quale base normativa della riserva concorsuale per gli operatori volontari del servizio civile; il TAR ha chiesto di chiarirne la concreta applicazione nel caso esaminato.

  • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Il TAR ha chiesto all'Amministrazione di illustrare come sia stata applicata, nel caso concreto, la disciplina richiamata in relazione alla riserva del 15%.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per ottenere la condanna in forma specifica delle amministrazioni.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione dichiara che una riserva concorsuale è stata già riconosciuta al candidato, il giudice deve verificare in concreto se la doglianza sia divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se vi sia cessazione della materia del contendere o se il ricorso fosse originariamente inammissibile; tale verifica non può fondarsi su una mera affermazione generica dell'Amministrazione.
  • In una controversia sulla collocazione in graduatoria derivante dall'applicazione di riserve, l'Amministrazione deve documentare quali candidati siano stati inseriti per merito, quali per altre riserve prevalenti e quali per la medesima riserva con punteggio superiore, così da consentire il controllo della corretta formazione della graduatoria e dell'interesse concreto del ricorrente.
  • La corretta applicazione di una riserva concorsuale richiede la ricostruzione trasparente del rapporto tra punteggio di merito, diverse categorie di riserva e ordine di prevalenza delle riserve, non essendo sufficiente indicare soltanto che il titolo di riserva è stato registrato nella piattaforma amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenzeValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiIncompetenzaDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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