Cassazione Civile, Ordinanza n. 06843/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta per ottenere l'accertamento dell'illegittima occupazione, da parte di un condomino, di un pianerottolo al settimo piano e di un locale posto sul terrazzo di copertura di un edificio condominiale, con domanda di condanna alla rimessione in pristino. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione, ritenendo fondata l'eccezione di usucapione proposta dal convenuto in relazione ai beni comuni occupati. Il ricorrente per cassazione deduceva sei motivi: (1) nullità dell'appello per difetto della vocatio in ius e inosservanza del termine perentorio assegnato per la rinnovazione della notificazione; (2) violazione delle norme sul giudicato e sul contenuto decisorio del provvedimento che aveva rinviato la causa per precisazione delle conclusioni, sostenendo che l'usucapione non fosse stata tempestivamente eccepita; (3) omessa rilevazione dell'asserita non integrità del contraddittorio per pretesi litisconsorti necessari; (4) ultrapetizione per avere la corte territoriale riconosciuto l'usucapione sulla proprietà degli spazi, benché il convenuto avesse chiesto solo il rigetto della domanda; (5) erronea applicazione delle norme sul possesso e sull'interversione, contestando l'avvenuta usucapione del bene comune e sostenendo che l'uso esclusivo fosse frutto di tolleranza; (6) ultrapetizione per avere il giudice d'appello riconosciuto non una proprietà esclusiva, ma diritti di accesso e mantenimento di cassoni dell'acqua, qualificati dal ricorrente come non richiesti o incompatibili con la prospettazione difensiva del convenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la nullità della citazione in appello per carenza della vocatio in ius era stata sanata dalla costituzione del ricorrente in appello, con applicazione dell'art. 164 c.p.c.; ha respinto il secondo motivo perché il provvedimento di rinvio per precisazione delle conclusioni ha natura ordinatoria e non decisoria; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, non essendo stati indicati i litisconsorti pretermessi; ha respinto il quarto motivo rilevando che l'eccezione di usucapione era stata dedotta già in primo grado anche implicitamente, e che il giudice può interpretare il contenuto sostanziale delle difese; ha respinto il quinto motivo perché il giudice di merito aveva accertato in fatto un uso esclusivo e continuato del vano e del pianerottolo, incompatibile con il compossesso altrui, e tale accertamento non è sindacabile in cassazione come mera richiesta di rivalutazione del merito; ha respinto il sesto motivo perché la corte territoriale non aveva attribuito la proprietà esclusiva dei beni, ma aveva ravvisato l'usucapione di un diritto di accesso e di mantenimento di cassoni dell'acqua, configurabile come servitù su bene comune. Condanna alle spese del giudizio di legittimità e dichiarazione dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulla vocatio in ius per contestare la validità dell'atto di appello.
art. 163 c.p.c.
la mancanza dell'avviso può rilevare, ma nel caso concreto la sanatoria era intervenuta con la costituzione della parte destinataria.
art. 164 c.p.c.
la mancanza di elementi della vocatio in ius non determina nullità radicale; il vizio è sanabile ex tunc e, se il convenuto si costituisce, opera la sanatoria prevista dal terzo comma.
art. 153 c.p.c.
citato nel primo motivo come parametro processuale della censura sulla mancata rinnovazione nel termine assegnato.
art. 113 c.p.c.
richiamato nei motivi sul merito e sulla denuncia di ultrapetizione.
art. 279 c.p.c.
evocato per sostenere che il provvedimento di rinvio avrebbe avuto contenuto decisorio.
art. 340 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta impugnabilità del provvedimento interno al giudizio di primo grado.
art. 327 c.p.c.
citato dal ricorrente in relazione al regime delle impugnazioni.
art. 324 c.p.c.
richiamato dal ricorrente sul tema del giudicato e della preclusione all'esame dell'usucapione.
art. 101 c.p.c.
citato nel motivo relativo al contraddittorio.
art. 102 c.p.c.
richiamato per la dedotta necessità di integrazione del contraddittorio.
art. 354 c.p.c.
evocato dal ricorrente per sostenere la rimessione al primo giudice in caso di litisconsorzio necessario non integro.
art. 292 c.p.c.
citato nel motivo sul contraddittorio, senza che la Corte ne fondi la decisione.
art. 2909 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione al giudicato.
art. 1164 c.c.
la Corte ha escluso che fosse necessaria un'interversione formale del possesso, valorizzando invece atti duraturi incompatibili con il compossesso altrui.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La mancanza di alcuni requisiti della citazione o dell'atto di appello non determina una nullità insanabile quando la parte destinataria si sia costituita in giudizio, perché la costituzione sana ex tunc il vizio della vocatio in ius; in tal caso, il mancato rispetto del termine assegnato per rinnovare la notificazione diventa irrilevante se la sanatoria è già intervenuta.
- Un provvedimento che rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni, anche se risolve questioni processuali o sostanziali, ha natura ordinatoria e non decisoria; perciò non è necessaria alcuna riserva di impugnazione e le questioni ivi affrontate possono essere riesaminate nella sentenza finale.
- La deduzione della non integrità del contraddittorio deve essere specifica: chi la propone deve indicare i pretesi litisconsorti necessari e spiegare le ragioni di fatto e di diritto della loro necessaria partecipazione, non essendo sufficiente un'allegazione generica.
- L'eccezione di usucapione in un giudizio reale non richiede formule sacramentali né una domanda autonoma: può emergere anche da deduzioni implicite o dal contenuto sostanziale delle difese svolte fin dall'atto introduttivo o di costituzione.
- In materia di comunione e condominio, il partecipante che intenda dimostrare il possesso esclusivo uti dominus non deve compiere necessariamente un formale atto di interversione del possesso, ma deve provare un comportamento durevole e univoco, incompatibile con il compossesso altrui; atti tollerati o di mera gestione non sono sufficienti.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio: gli accertamenti di fatto del giudice di merito e la scelta delle prove ritenute decisive sono insindacabili se sorretti da motivazione logica e coerente.
- L'usucapione può riguardare anche diritti reali limitati o servitù su beni comuni, quando la difesa non miri al riconoscimento della proprietà esclusiva ma all'affermazione di un diritto di accesso o di un uso stabile e separato compatibile con la permanenza del bene comune.
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