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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2272/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Salvatore Bocconi aveva proposto ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'Assise d'Appello di Taranto, della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato (GIP) per i reati di omicidio e reati connessi in materia di armi e danneggiamento, con pena di 20 anni di reclusione. Il ricorso articolava tre motivi: (1) travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione con riferimento a una telefonata valorizzata per la prima volta in sede di appello; (2) violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione con travisamento della prova in relazione alla sussistenza del dolo d'impeto, elemento che la Corte d'appello non avrebbe considerato correttamente; (3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della recidiva, al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. Dopo il deposito del ricorso risultò che l'imputato è deceduto il 2 aprile 2021.

La decisione

La Corte di Cassazione, preso atto del decesso intervenuto dopo il deposito del ricorso, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo estinto il reato per morte dell'imputato, ai sensi dell'art. 150 c.p. La Procura Generale aveva concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per morte dell'imputato. Non è stata svolta valutazione nel merito dei motivi di ricorso perché il procedimento si è estinto per la morte dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 150 cod. pen.

    La norma dispone l'estinzione del reato per la morte dell'imputato; applicata qui nella forma che comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando il decesso interviene dopo il deposito del ricorso, impedendo la prosecuzione del giudizio di legittimità sul merito.

Massime di principio

  • Il decesso dell'imputato estingue il reato e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 150 c.p.; perciò la Cassazione non procede alla valutazione dei motivi di merito quando il processo si estingue per morte dell'imputato.
  • La tempistica è determinante: se il decesso interviene dopo il deposito del ricorso, la Corte di Cassazione dichiara l'estinzione e non decide sulle questioni sostanziali; se il decesso fosse intervenuto prima di atti decisivi, la stessa conseguenza si applica, salvo casi particolari relativi a effetti civili.
  • La richiesta della Procura Generale (PG) può influire sulle conclusioni del giudice di legittimità, ma la sussistenza dell'estinzione per morte è accertamento di fatto/documentale che la Corte verifica d'ufficio.
  • In situazioni analoghe chi propone ricorso e poi muore ottiene, di regola, l'annullamento della sentenza per estinzione del reato; tuttavia gli interessi civili (risarcimenti, responsabilità civile) seguono regole diverse e possono sopravvivere.
  • Per i difensori è opportuno documentare tempestivamente la data e il luogo del decesso quando noto, perché ciò determina automaticamente la estinzione del procedimento penale e la cessazione dell'oggetto del giudizio di cassazione.

Testo integrale

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