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Sentenza

Sentenza del 14/01/2022 n. 999 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2003 (IRAP, IRPEG/Irpef sui soci e IVA) per omessa contabilizzazione di ricavi e di una plusvalenza da cessione immobiliare. L'Ufficio ha agito sulla base di una nota del liquidatore giudiziale e di un lodo arbitrale che avrebbe accertato la ripartizione tra i soci dei proventi non registrati. I ricorrenti hanno impugnato gli atti denunciando: decadenza per termine, inapplicabilità del raddoppio termini, violazione del contraddittorio preventivo, nullità per sottoscrizione da funzionario privo di qualifica dirigenziale, illegittimità degli avvisi notificati con un unico atto ai soci ex art.36 DPR n.602/1973, doppia imposizione e indebita applicazione di contributi previdenziali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato gli avvisi di accertamento emessi verso la società e i soci. In sintesi: 1) il raddoppio dei termini (DPR 600/1973 art.43, comma 3) è applicabile se sussiste l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art.331 c.p.p. per reati del D.Lgs. n.74/2000; non è necessaria la effettiva presentazione della denuncia o l'esito del procedimento; 2) il contraddittorio preventivo non è sempre obbligatorio per accertamenti 'a tavolino' e la sua omissione invalida l'atto solo se il contribuente dimostra concretamente il pregiudizio che avrebbe potuto evitare; 3) la sottoscrizione degli avvisi da parte del capo ufficio o di impiegato della carriera direttiva delegato è valida ai sensi del D.P.R. n.600/1973, art.42; 4) è ammissibile un unico atto rivolto a più soggetti se sono indicate le ragioni relative a ciascun responsabile; 5) in caso di società a ristretta base sociale, il raddoppio dei termini opera anche nei confronti dei soci, poiché l'accertamento societario è antecedente e logicamente collegato a quello sui soci per la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili; 6) questioni relative ai contributi previdenziali esulano dalla giurisdizione tributaria e devono essere devolute al giudice ordinario.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3

    Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando sussiste l'obbligo di denuncia penale per reati previsti dal D.Lgs. n.74/2000; tale raddoppio è autonomo rispetto al termine ordinario e non richiede la effettiva presentazione della denuncia né l'esito del processo penale.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1

    L'atto di accertamento deve essere sottoscritto dal 'capo dell'ufficio' o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato: la firma di tali soggetti è idonea a validare l'atto anche se non è provata la qualifica dirigenziale nel senso più ampio richiesto da norme successive.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36

    la responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    La responsabilità solidale dei soci può essere contestata con lo stesso atto che rettifica i redditi societari a condizione che nell'atto siano esplicitate, per ciascun soggetto, le ragioni della responsabilità; non è per se stessa invalida la notifica di un atto unico a più soggetti quando sussiste identità di violazione.

  • D.Lgs. n. 74 del 2000

    Definisce i reati tributari che innescano l'obbligo di denuncia per i pubblici ufficiali; la sussistenza degli elementi del reato (fumus) rende applicabile il raddoppio dei termini anche se l'azione penale non si conclude con condanna.

  • L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    Norme di garanzia del contribuente (statuto del contribuente) richiamate in tema di termini e contraddittorio; la Corte ha ritenuto non violato lo statuto alla luce delle concrete circostanze e della mancata indicazione, da parte dei ricorrenti, delle ragioni che avrebbero potuto opporre in contraddittorio.

  • L. n. 241 del 1990, art. 7

    Principio del contraddittorio procedimentale: la sua omissione rileva per i tributi armonizzati secondo la giurisprudenza UE; tuttavia l'invalidità dell'atto amministrativo per carenza di contraddittorio richiede che il contribuente illustri quali argomenti avrebbe potuto addurre e che l'esito sarebbe potuto essere diverso.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 47

    Richiamato dalla CTR ma disapplicato ratione temporis; la Corte ha comunque escluso una violazione del divieto di doppia imposizione perché qui non si tratta di reiterata applicazione della stessa imposta sullo stesso presupposto giuridico.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 112 c.p.c.

    Norme processuali tributarie richiamate dalle doglianze sulla motivazione e sull'omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficientemente intelligibile e che non sussiste omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Il 'raddoppio' dei termini di accertamento previsto dall'art.43 DPR 600/1973 opera quando esistono elementi che impongono l'obbligo di denuncia per reati tributari: non è rilevante che la denuncia non sia stata effettivamente presentata o che il procedimento penale si sia concluso diversamente.
  • Negli accertamenti 'a tavolino' basati su documentazione acquisita dall'Ufficio il contraddittorio preventivo non è automaticamente necessario; la sua omissione determina l'annullamento dell'atto solo se il contribuente dimostra concretamente quali argomenti avrebbe prodotto e che ciò avrebbe potuto mutare l'esito.
  • Per società a ristretta base sociale l'accertamento nei confronti della società è logicamente antecedente a quello nei confronti dei soci: la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili giustifica l'estensione del raddoppio dei termini anche ai soci, quando ricorrano le condizioni previste.
  • Un unico avviso indirizzato a più soggetti è ammesso se l'atto contiene, per ciascun destinatario, la motivazione specifica della responsabilità; la mancata trascrizione integrale dell'atto negli atti del giudizio può rendere inammissibile il relativo profilo di censura per difetto di autosufficienza.
  • La sottoscrizione dell'avviso da parte del capo ufficio o di un funzionario della carriera direttiva delegato è valida ai fini dell'efficacia dell'atto tributario, anche se successivamente fosse contestata la qualifica dirigenziale in senso formale.
  • Le questioni relative all'obbligo o all'ammontare dei contributi previdenziali spettano al giudice ordinario e non alle Commissioni tributarie; pertanto vanno proposte davanti al giudice competente.
  • L'onere di provare i presupposti dell'obbligo di denuncia (che giustifica il raddoppio dei termini) grava sull'Amministrazione quando il contribuente eccepisce la decadenza o l'inapplicabilità del raddoppio.

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