Cassazione Penale, Sentenza n. 14356/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello contestando: violazione dell'art. 522 c.p.p. e vizio di motivazione per aver confermato una condotta diversa da quella originariamente contestata; indeterminatezza dell'imputazione (contestate entrambe le ipotesi dell'art. 216, comma 1, n.2 l. fall.); mancata confutazione della prova che avrebbe dimostrato la cessazione del ruolo effettivo di amministratore dalla data delle dimissioni (dicembre 2015), nonché omessa riapertura dell'istruttoria e mancata escussione del consulente della difesa nonostante la modifica dell'accusa; censura sulla valutazione delle dichiarazioni dei successivi amministratori e delle impiegate che avevano attribuito alla Paolucci la gestione della contabilità e degli atti societari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la contestazione alternativa delle ipotesi di bancarotta documentale (sia la sottrazione/occultamento sia la tenuta in modo da non consentire la ricostruzione), richiamando giurisprudenza che ne conferma la legittimità; ha condiviso la qualificazione della fattispecie come bancarotta "generica" poiché le scritture e i documenti consegnati non permettevano la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; ha ritenuto sufficienti le prove sulla persistenza del ruolo di amministratore di fatto (dichiarazioni delle impiegate, dei successivi amministratori, modalità e tempi della consegna delle scritture), escludendo l'indeterminatezza dell'imputazione e la violazione del diritto di difesa; ha giudicato inaffidabili o comunque non idonee a sovvertire il quadro probatorio le dichiarazioni che avrebbero scagionato la Paolucci (tra cui quelle della Cassetti e del commercialista Giuli) e ha ritenuto superflua l'ulteriore prova dichiarativa richiesta. Il ricorso è stato dichiarato infondato e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 522 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura della ricorrente per vizio di motivazione e presunta modifica della contestazione; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione in quanto la condotta ritenuta in sentenza era già compresa nella imputazione originaria e la difesa non è stata pregiudicata.
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
La norma disciplina le ipotesi di bancarotta documentale (sottrazione/occultamento o tenuta delle scritture in modo da non consentire la ricostruzione). La Corte ha ritenuto ammissibile la contestazione alternativa delle due forme e ha qualificato la fattispecie come bancarotta a dolo generico, per l'inidoneità delle scritture consegnate a ricostruire il patrimonio.
Giurisprudenza: Cass. n. 42754 del 2017
Richiamata dalla Corte territoriale in tema di correlazione tra accusa e condanna: non sussiste difetto di correlazione se non c'è mutamento radicale della condotta originariamente contestata.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021 (Tecchiati, Rv. 280572)
Richiamata dalla Cassazione per affermare l'ammissibilità della contestazione alternativa tra le diverse ipotesi di bancarotta documentale (dolo specifico vs dolo generico) senza che ciò provochi indeterminatezza dell'imputazione.
Massime di principio
- La contestazione alternativa tra diverse modalità del medesimo reato (es. bancarotta documentale per sottrazione/occultamento e per tenuta irregolare delle scritture) è ammissibile e non costituisce automaticamente indeterminatezza dell'imputazione, purché la difesa non risulti pregiudicata.
- La condanna per bancarotta documentale a "dolo generico" è legittima se le scritture e i documenti prodotti sono insufficienti a ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società.
- Il ruolo di amministratore di fatto può essere accertato sulla base di elementi concreti e testimonianze (comportamento, gestione pratica, consegna dei documenti, dichiarazioni di dipendenti e successori) anche se la persona ha formalmente rassegnato le dimissioni dall'incarico.
- Dichiarazioni rese da soggetti potenzialmente interessati (es. successori formali, consulenti della società) possono essere valutate come inattendibili o insufficienti se vi sono elementi che ne evidenziano l'imparzialità o la responsabilità concomitante nella gestione contabile.
- L'omessa escussione di ulteriori prove o consulenti non è sempre causa di vizio se il giudice ritiene che il materiale probatorio già acquisito sia chiaro e sufficiente a fondare la decisione.
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