Cassazione Penale, Sentenza n. 6980/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di tentativo di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.; censura della motivazione per violazione di legge e vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità (art. 273 c.p.p.), con il rilievo che gli elementi indiziari a carico del ricorrente deriverebbero esclusivamente dalle dichiarazioni della persona offesa Esposito Gennaro e da dichiarazioni de relato (Esposito Antonio, Esposito Salvatore) caratterizzate da discrasie e inattendibilità soggettiva/oggettiva
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito una motivazione completa e adeguata sui gravi indizi di colpevolezza, rispondendo alle obiezioni sull'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e richiamando i riconoscimenti fotografici a supporto. La Corte ha escluso il sindacato di merito sulla credibilità dei testimoni, affermando che il ricorrente si è limitato a riproporre una diversa valutazione di fatti già esaminati dal giudice di merito, senza contestare vizi di legittimità della motivazione. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ordinato l'invio del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.; la pronuncia non comporta la rimessione in libertà del detenuto
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse completa e coerente rispetto alle critiche mosse, quindi non sussisteva vizio rilevante ai sensi di detta norma
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamato in relazione all'aggravante collegata all'ipotesi di reato principale (tentativo di estorsione pluriaggravata); la presenza della contestazione non è stata invece sindacata dalla Cassazione in termini di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma cui la Corte ha fatto ricorso per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Dispositivo a cui si ottempera per trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, poiché la decisione non determina la rimessione in libertà
Giurisprudenza citata (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli)
Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019
Richiamata per il principio secondo cui in tema di misure cautelari il ricorso per cassazione può verificare soltanto l'adeguatezza della motivazione ai canoni di logica e ai principi di diritto, non potendo sostituirsi al giudice di merito nel sindacare valutazioni di credibilità già compiute
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali la Corte di legittimità non riesamina la valutazione di merito sulla credibilità delle fonti: sono ammesse censure solo se dirette a dimostrare l'insufficienza, l'inconsistenza, la contraddittorietà o l'illogicità della motivazione fornita dal giudice di merito
- La mera riproposizione di argomentazioni di fatto o una diversa valutazione delle prove già esaminate dal tribunale del riesame non rende ammissibile il ricorso per cassazione
- Le dichiarazioni della persona offesa, se corredate da elementi di riscontro (es. riconoscimenti fotografici), possono costituire base per il giudizio sui gravi indizi di colpevolezza; la loro attendibilità può essere valutata dal giudice di merito e non sindacata in sede di legittimità salvo vizi di motivazione
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e, se ravvisata colpa nella scelta dell'oggetto del ricorso, sanzioni alla cassa delle ammende
- La trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p. non implica automaticamente la liberazione del detenuto
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