Cassazione Civile, Ordinanza n. 21677/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato nel 2009 a una persona fisica, indicandola come amministratore unico della società, un avviso di accertamento relativo a Ires, Iva e Irap per l'anno 2004, in realtà diretto alla società. La destinataria aveva impugnato l'atto sostenendo di non essere più legittimata a riceverlo perché la cessazione dalla carica di amministratore era avvenuta cinque anni prima ed era già iscritta nel registro delle imprese. La CTP aveva annullato l'avviso, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che gravasse sulla contribuente l'onere di comunicare la variazione della rappresentanza e che la notifica fosse valida. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 35, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR qualificato la persona fisica come contribuente e posto su di lei l'obbligo di comunicazione; violazione dell'art. 2383 c.c. per non aver considerato l'iscrizione della cessazione nel registro delle imprese e il correlativo dovere dell'Ufficio di verificare il legale rappresentante; nullità della sentenza per erronea indicazione della ricorrente come legale rappresentante; nullità della notificazione dell'avviso e violazione degli artt. 145 e 156 c.p.c. per consegna a soggetto privo di legittimazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi alla ripartizione dell'onere di comunicazione e alla necessità per l'Ufficio di verificare i dati accessibili nel registro delle imprese, osservando però che l'avviso era diretto alla società e che la persona fisica che lo aveva ricevuto non era più legale rappresentante, quindi non era legittimata a proporre il giudizio. Per tale ragione, pur riconoscendo la fondatezza delle censure contro la CTR, la Corte ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l'originario ricorso introdotto dalla contribuente. Spese compensate e disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
primo, secondo e quarto motivo
utilizzato come vizio di violazione di legge dedotto contro la sentenza impugnata
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità della sentenza impugnata
art. 35, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
non pone a carico della persona fisica cessata dalla carica, ma dell'ente, l'onere di comunicare le variazioni rilevanti; inoltre l'Ufficio deve tener conto dei dati acquisibili autonomamente
art. 35, comma 2, lett. f), d.P.R. n. 633 del 1972
gli elementi informativi richiesti, ad esclusione dei dati acquisibili autonomamente dall'Agenzia, devono essere forniti all'Amministrazione; il principio vale anche per le variazioni di tali elementi
art. 2383 c.c.
la cessazione dalla carica, se iscritta nel registro delle imprese, è circostanza rilevante che l'Amministrazione può e deve verificare
artt. 145 e 156 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente per sostenere la nullità della notificazione a soggetto non legittimato
artt. 41 CDFUE e 6 L. n. 212 del 2000
evocati dalla giurisprudenza richiamata sulla tutela del diritto di difesa nel procedimento tributario
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
dichiarati i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato
Massime di principio
- Quando l'atto impositivo è destinato a una società ma viene notificato alla persona fisica che ne sarebbe stata rappresentante, la legittimazione a contestare la notificazione e a far valere i relativi vizi spetta al soggetto effettivamente destinatario dell'atto, non a chi lo abbia materialmente ricevuto senza esserne legittimato.
- L'onere di comunicare all'Amministrazione finanziaria le variazioni della rappresentanza societaria non può essere posto sulla persona fisica che abbia cessato la carica; se la variazione risulta iscritta nel registro delle imprese, l'Ufficio deve verificarla autonomamente prima della notificazione.
- Laddove l'Amministrazione possa acquisire autonomamente i dati rilevanti dai registri pubblici, la mancata comunicazione del dato da parte del privato non può essere valorizzata per fondare la validità della notificazione o per addossargli conseguenze processuali sfavorevoli.
- Il giudice di legittimità, se ritiene insussistenti ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito e dichiarare inammissibile l'originario ricorso quando risulti che il soggetto che ha proposto l'impugnazione non era legittimato a stare in giudizio in nome dell'ente o a far valere il vizio della notificazione.
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