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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26821/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per truffa resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. In Cassazione deduceva, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. La Corte rileva però che le censure si limitavano a riproporre, in modo sostanzialmente identico, le doglianze già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, senza sviluppare una critica argomentata specificamente rivolta contro la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, le contestazioni miravano a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e dei fatti, operazione ritenuta non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta congrua, логica e giuridicamente corretta, che aveva valorizzato le risultanze istruttorie ritenendo integrati sia l'elemento materiale sia quello soggettivo del reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La sentenza impugnata aveva ritenuto integrata la fattispecie di truffa, sia sotto il profilo materiale sia sotto quello soggettivo, con conseguente conferma della responsabilità dell'imputato.

  • art. 606 c.p.p.

    Le doglianze non erano formulate in termini consentiti in sede di legittimità, perché non specifiche e meramente reiterative di quelle già esaminate in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone

    esula [...] dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione

    La Corte ribadisce che il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso non può limitarsi a riprodurre, senza autonoma elaborazione critica, censure già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, chieda in realtà una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
  • La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo se presenta reali vizi logici o giuridici; non è consentita una semplice contrapposizione di una diversa lettura del compendio probatorio.
  • Quando la sentenza impugnata dia conto, in modo congruo e coerente, delle risultanze probatorie e dell'integrazione sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo del reato, il ricorso che solleciti una diversa ricostruzione fattuale è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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