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Sentenza

Sentenza n. 692/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento della nota prot. n. M_D AB05933 REG2023 0234317 del 18-04-2023 della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa con cui è stata rigettata la richiesta avente ad oggetto: “Richiesta di transito nel ruolo Ufficiale in categoria diversa dai medici dei Corpi Sanitari delle Forze Armate di appartenenza di cui all'art. 208 del Codice dell'Ordinamento Militare con ricostruzione della carriera ex tunc dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 dei sottufficiali che svolgono la professione infermieristica appartenenti al ruolo Marescialli, con riconoscimento sia figurativo dei relativi oneri economici sia della facoltà di svolgere la professione sanitaria senza carattere di esclusività.”, trasmessa con pec del 18.04.2023; nonché per l'accertamento e la dichiarazione del diritto dei ricorrenti ad ottenere quanto domandato e il conseguente accertamento e dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione intimata a provvedere al detto inquadramento economico-giuridico in capo ai ricorrenti, anche previa disapplicazione e/o annullamento degli atti di assunzione, e per l'accertamento del diritto dei medesimi a essere inquadrati nei modi e termini descritti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione intimata a provvedere a detto inquadramento economico-giuridico, con il pagamento di tutti gli arretrati maturati nei modi e termini di legge e comunque sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge; per il riconoscimento della facoltà a svolgere, fuori l'orario di servizio, la professione sanitaria senza carattere di esclusività.

Giustizia amministrativa202300428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della richiesta di transito dal ruolo dei Marescialli al ruolo degli Ufficiali dei Corpi Sanitari delle Forze Armate, con ricostruzione della carriera e riconoscimento della facoltà di esercitare la professione infermieristica fuori dall’orario di servizio senza carattere di esclusività

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, militari inquadrati nel ruolo dei Marescialli e in possesso del titolo abilitativo all’esercizio della professione infermieristica, hanno impugnato il diniego ministeriale alla richiesta di transito nel ruolo degli Ufficiali dei Corpi Sanitari, con ricostruzione retroattiva della carriera, riconoscimento degli effetti economici e autorizzazione all’esercizio extraistituzionale della professione senza carattere di esclusività. Hanno dedotto eccesso di potere per erroneità dei presupposti, irragionevolezza, illogicità manifesta, ingiustizia, incongruità e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 646, 679, 682 e 212 del Codice dell’ordinamento militare. In particolare, hanno sostenuto che l’identità dei titoli di studio e dei requisiti professionali richiesti agli infermieri del Servizio sanitario nazionale e a quelli del Servizio sanitario militare, nonché l’autonomia, la responsabilità e la natura delle mansioni svolte, imponessero un inquadramento nel ruolo degli Ufficiali. Hanno inoltre lamentato una disparità di trattamento rispetto agli Ufficiali medici, ai quali sarebbe consentito l’esercizio della professione fuori dall’orario di servizio, e una sperequazione rispetto agli infermieri del Servizio sanitario nazionale, valorizzando le tabelle di equiparazione del D.P.C.M. 26 giugno 2015. Il Ministero ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Sardegna, l’inammissibilità del ricorso collettivo e la prescrizione delle pretese, contestando comunque il merito delle domande. Nel corso del giudizio cinque ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile il criterio speciale previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a. per le controversie relative al pubblico impiego, poiché tutti i ricorrenti prestavano servizio nella circoscrizione del TAR Sardegna. Ha dichiarato improcedibile il ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, nei confronti dei cinque ricorrenti che avevano reso apposita dichiarazione. Quanto agli altri ricorrenti, ha rigettato il ricorso nel merito. Il Collegio ha ritenuto che il Codice dell’ordinamento militare distingua i ruoli dei sottufficiali e degli ufficiali e consenta il passaggio di ruolo soltanto nei casi eccezionali espressamente previsti. Il possesso della laurea triennale o del titolo abilitativo all’esercizio della professione infermieristica non determina automaticamente l’inquadramento nel ruolo degli Ufficiali, poiché tale inquadramento dipende anche dalla funzione svolta e dalla posizione nell’organizzazione militare. L’art. 212 del Codice dell’ordinamento militare riconosce agli infermieri autonomia professionale e responsabilità nella gestione dell’assistenza infermieristica, ma non prevede una loro necessaria collocazione nel ruolo degli Ufficiali; nell’organigramma militare non è inoltre prevista una distinta categoria di Ufficiali non medici corrispondente alla posizione rivendicata. Il confronto con il personale del Servizio sanitario nazionale è stato ritenuto non decisivo, trattandosi di ordinamenti autonomi, rispettivamente militare e civile, con status e regole di inquadramento differenti. Il passaggio dal ruolo dei sottufficiali a quello degli ufficiali, comportando l’accesso a funzioni superiori e a un nuovo inquadramento, è comunque soggetto al principio del pubblico concorso sancito dall’art. 97 Cost. È stata altresì esclusa l’equiparazione tra infermieri e medici ai fini dell’esercizio della professione extraistituzionale: la disciplina derogatoria prevista per gli Ufficiali medici non è estensibile agli infermieri, le cui funzioni, qualificazione, responsabilità e posizione organizzativa non sono omogenee a quelle dei medici. La legge n. 43/2006 non ha abrogato la disciplina delle incompatibilità applicabile al personale militare. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti in solido, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori, con compensazione nei confronti dei ricorrenti per i quali il giudizio è stato dichiarato improcedibile.

Norme richiamate

  • art. 13, commi 2 e 3, c.p.a.

    Il criterio speciale di competenza territoriale previsto per le controversie in materia di pubblico impiego prevale sul criterio subordinato relativo agli effetti dell’atto, radicando la competenza presso il TAR nella cui circoscrizione i ricorrenti svolgono servizio.

  • art. 208 d.lgs. 66/2010

    Il personale impiegato dalla Sanità militare è costituito da: a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate.

    La norma distingue, nell’ambito della Sanità militare, ufficiali e sottufficiali e non prevede automaticamente il collocamento degli infermieri nel ruolo degli ufficiali.

  • art. 212 d.lgs. 66/2010

    Il personale delle professioni sanitarie infermieristiche [...] svolge con autonomia professionale le specifiche funzioni [...] Al personale infermieristico è attribuita la diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni.

    Il riconoscimento dell’autonomia professionale e della responsabilità infermieristica non comporta, di per sé, il transito nel ruolo degli Ufficiali.

  • art. 627 d.lgs. 66/2010

    Anche il ruolo dei Marescialli può comportare funzioni di comando, coordinamento e controllo; autonomia e responsabilità professionale non sono quindi elementi esclusivi del ruolo degli Ufficiali.

  • art. 209 d.lgs. 66/2010

    Le funzioni degli Ufficiali medici sono collegate alla specifica formazione e qualificazione medica e non sono automaticamente assimilabili a quelle degli infermieri militari.

  • art. 3 d.lgs. 165/2001

    Il personale militare è assoggettato a un regime pubblicistico distinto dal settore contrattualizzato della sanità; i contratti collettivi del comparto sanitario non costituiscono parametro diretto per l’inquadramento militare.

  • art. 97 Cost.

    Il passaggio a una fascia o a un ruolo superiore, implicando l’accesso a funzioni più elevate e a un nuovo posto di lavoro, è soggetto alla regola del pubblico concorso.

  • art. 1 l. 43/2006

    La disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche non consente di assimilare la professione infermieristica a quella medica ai fini dell’esercizio libero dell’attività professionale extraistituzionale.

  • art. 2, comma 1, l. 43/2006

    La norma non contiene elementi idonei a estendere agli infermieri il regime derogatorio previsto per gli Ufficiali medici.

  • art. 16 l. 113/1954

    La legge n. 43/2006 non ha determinato l’abrogazione della disciplina delle incompatibilità applicabile all’esercizio dell’attività professionale da parte del personale infermieristico militare.

  • art. 53 d.lgs. 165/2001

    Lo svolgimento di incarichi o attività non compresi nei doveri d’ufficio resta soggetto all’obbligo di previa autorizzazione, secondo la disciplina applicabile al personale militare.

  • D.P.C.M. 26 giugno 2015

    Le tabelle di equiparazione tra personale civile non fondano il diritto all’inquadramento degli infermieri militari nel ruolo degli Ufficiali, poiché i due ordinamenti presentano status autonomi e peculiari.

  • artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il giudice può richiamare una motivazione conforme e precedenti giurisprudenziali pertinenti per fondare la decisione.

Massime di principio

  • Il possesso di una laurea o di un titolo abilitativo all’esercizio di una professione sanitaria non determina automaticamente l’inquadramento nel ruolo degli Ufficiali delle Forze armate: il ruolo dipende anche dalle funzioni, dalla posizione organizzativa e dalla struttura dell’ordinamento militare.
  • Il riconoscimento legislativo dell’autonomia professionale e della responsabilità degli infermieri militari non impone il loro transito nel ruolo degli Ufficiali quando l’ordinamento militare mantiene distinti i ruoli e non prevede una corrispondente categoria di Ufficiali non medici.
  • Il passaggio dal ruolo dei sottufficiali a quello degli Ufficiali costituisce accesso a un inquadramento e a funzioni superiori e, in assenza di una specifica deroga, è soggetto al principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost.
  • Le tabelle di equiparazione e la disciplina contrattuale del Servizio sanitario nazionale non possono essere utilizzate per fondare l’automatico adeguamento dell’inquadramento del personale militare, poiché il rapporto militare è disciplinato da un autonomo regime pubblicistico.
  • La disciplina derogatoria che consente agli Ufficiali medici l’esercizio della professione fuori dall’orario di servizio non è estensibile agli infermieri militari, in assenza di omogeneità tra le due categorie professionali e di una specifica previsione normativa.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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