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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7322/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra due sentenze (sentenza Corte d'appello Palermo 20/07/2022: condanna a 9 anni e 4 mesi per art. 416-bis; sentenza GIP Palermo 28/10/2010: condanna a 10 anni per artt. 416-bis comma 1 e 4 e 629, aggravato). Il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena complessiva a 17 anni e 4 mesi ponendo come pena-base quella della sentenza del 2022 (9 anni 4 mesi) e aumentando di ulteriori anni 8 per i fatti della sentenza del 2010 (anni 7 per il reato associativo e anni 1 per estorsione). Il ricorrente deduce: 1) errata determinazione della pena-base, perché secondo l'art.187 disp. att. c.p.p. la base deve essere la pena piu' grave tra quelle concretamente inflitte; 2) carenza di motivazione sull'entità degli aumenti per i reati satellite.

La decisione

Il Procuratore generale ha depositato memoria oltre il termine e le sue argomentazioni non sono state considerate. Sul merito: primo motivo respinto perché la Corte ha ritenuto corretta la scelta della pena-base (la pena concretamente inflitta per 416-bis nella sentenza del 2022 pari a 9 anni e 4 mesi risultava superiore alle pene singole applicate nella sentenza del 2010 dopo lo scorporo). Secondo motivo accolto: la Corte di Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione sull'entità degli aumenti per i reati satellite (in particolare l'aumento di 7 anni per il 416-bis satellite), richiedendo che il giudice dell'esecuzione motivi distintamente e con adeguata specificazione i singoli aumenti in modo da consentire il controllo del rapporto di proporzione e l'esclusione di un surrettizio cumulo. Conseguenza: annullamento parziale dell'ordinanza impugnata e rinvio al giudice dell'esecuzione in diversa composizione affinché integri la motivazione e ridetermini le aumentazioni secondo i criteri indicati.

Norme richiamate

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce il criterio per la determinazione della pena-base nel caso di continuazione: la Corte ha applicato la norma individuando come pena-base la pena concretamente inflitta piu' grave tra quelle coinvolte; il ragionamento richiede lo scorporo delle parti di continuazione interna.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Il deposito di memorie oltre il termine previsto rende tardiva la requisitoria del pubblico ministero; la Corte ha escluso dal procedimento di cassazione le argomentazioni depositate oltre il termine per preservare l'effettivita' del contraddittorio cartolare.

  • art. 31 cod. pen.

    Limita il cumulo e lascia ragionevole riferimento al rapporto di proporzione tra le pene; la Corte richiama il rispetto dei limiti e la necessità che la motivazione dimostri che non si e' avvenuto un cumulo materiale.

  • art. 416-bis cod. pen. e art. 629 cod. pen.

    Individuazione dei reati coinvolti (associazione di tipo mafioso e estorsione); le diverse pene inflitte per tali reati devono essere correttamente valutate e motivate nel calcolo della continuazione.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 47127/2021; Sez. U., n. 7930/1995; Sez. 1, n. 800/2020 e altre)

    Principio consolidato che richiede al giudice dell'esecuzione di motivare distintamente l'entità degli aumenti per i reati-satellite, in relazione ai parametri legali e al rapporto di proporzione, consentendo un controllo sulla sussistenza di un cumulo mascherato.

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di continuazione il giudice dell'esecuzione deve assumere come pena-base la pena concretamente inflitta piu' grave tra quelle coinvolte, dopo gli eventuali scorpori necessari.
  • Il giudice dispone di potere discrezionale nella quantificazione degli aumenti per i reati satellite ma e' obbligato a motivare specificamente l'entita' di ciascun aumento, in modo da consentire il controllo del rapporto di proporzione e l'esclusione del cumulo materiale di pene.
  • La motivazione generica sulla gravita' dei fatti e sulla personalita' dell'imputato non e' sufficiente: occorre richiamare i parametri legali e spiegare il percorso logico-giuridico che giustifica ciascun incremento.
  • Se la motivazione sugli aumenti e' carente, la Corte di Cassazione annulla e rinvia al giudice dell'esecuzione per integrare la motivazione o rideterminare la pena, anche in diversa composizione.
  • Le memorie o requisitorie depositate oltre i termini processuali previsti (art. 611 c.p.p.) possono essere dichiarate inammissibili e non considerate dalla Corte per tutelare l'effettivita' del contraddittorio cartolare.
  • Nel calcolo della continuazione il giudice deve sempre verificare i limiti previsti dalla legge (es. limite del triplo della pena-base) e motivare in relazione a tali limiti per evitare profili di illegittimo cumulo.

Testo integrale

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