Cassazione Civile, Ordinanza n. 01698/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento amministrativo con cui il Ministero aveva irrogato a una persona fisica una sanzione pecuniaria per violazione della normativa antiriciclaggio, perché aveva effettuato trasferimenti di denaro contante per complessivi 2.500.000 euro senza il tramite di un intermediario abilitato. L'interessata aveva proposto opposizione, poi respinta in primo grado e parzialmente accolta in appello, dove la sanzione era stata ridotta. Nel ricorso per cassazione la parte privata ha dedotto: 1) violazione della disciplina antiriciclaggio, sostenendo che l'operazione era stata svolta in un contesto fiduciario con un promotore finanziario e che non poteva configurarsi responsabilità; 2) violazione dell'art. 3 L. 689/1981, per l'erronea esclusione della buona fede; 3) omesso esame di fatti decisivi, per non avere valutato documenti e testimonianze che avrebbero dimostrato il convincimento incolpevole della ricorrente; 4) omesso esame e violazione dell'art. 11 L. 689/1981, contestando la quantificazione della sanzione. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché, sotto la veste di violazioni di legge o di omesso esame, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove. Il quarto motivo è stato accolto, ma non per la censura sulla discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione: la Corte ha rilevato d'ufficio che, per le violazioni anteriori al D.Lgs. 90/2017, occorre applicare retroattivamente la disciplina successiva se più favorevole, confrontando in concreto i due regimi sanzionatori alla luce delle circostanze del caso. Poiché la corte territoriale aveva rideterminato la sanzione senza compiere tale comparazione tra vecchia e nuova disciplina, la decisione è stata cassata limitatamente a questo punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso. Ha invece accolto il quarto motivo, ma sulla base di una diversa ragione giuridica rilevata d'ufficio: la necessità di applicare, per le violazioni commesse prima del D.Lgs. 90/2017, la disciplina sanzionatoria sopravvenuta se più favorevole, previa comparazione in concreto del regime complessivamente più favorevole. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla determinazione della sanzione e ha rinviato alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, D.L. n. 143 del 1991
divieto di trasferimenti in contanti oltre la soglia allora prevista
costituiva la base del divieto antiriciclaggio violato dalla ricorrente.
L. n. 197 del 1991
legge di conversione del D.L. n. 143 del 1991
ha convertito la disciplina antiriciclaggio richiamata nel provvedimento sanzionatorio.
art. 5, comma 1, D.L. n. 143 del 1991
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento dell'importo trasferito
disciplinava il trattamento sanzionatorio previgente per il trasferimento illecito di contanti.
art. 3 L. n. 689 del 1981
è stata invocata per sostenere la buona fede dell'autore dell'illecito, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito.
art. 11 L. n. 689 del 1981
regola i criteri di commisurazione della sanzione amministrativa; la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione di merito se il giudice li ha considerati, ma ha disposto il rinvio per verificare la disciplina più favorevole sopravvenuta.
D.Lgs. n. 231 del 2007
ha assorbito la materia antiriciclaggio dopo l'abrogazione del D.L. n. 143 del 1991.
art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 231 del 2007
sanzione dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito
ha riprodotto la disciplina sanzionatoria previgente prima della riforma del 2017.
D.Lgs. n. 90 del 2017
ha modificato la disciplina antiriciclaggio introducendo un sistema sanzionatorio diverso e potenzialmente più favorevole.
art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 231 del 2007
sanzione da 3.000 a 50.000 euro
nel testo vigente disciplina la violazione del trasferimento di contanti oltre soglia.
art. 63, comma 6, D.Lgs. n. 231 del 2007
quintuplicazione del minimo e del massimo edittali per trasferimenti superiori a 250.000 euro
consente un aggravamento edittale per i trasferimenti di importo elevato.
art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 231 del 2007
per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, si applica la legge vigente all'epoca se più favorevole
introduce la retroattività della legge successiva più favorevole in materia sanzionatoria antiriciclaggio.
art. 67 D.Lgs. n. 231 del 2007
impone la valutazione concreta delle circostanze di commissione dell'illecito ai fini della comparazione tra regimi sanzionatori.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non una generica critica alla valutazione del materiale istruttorio.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo di ricorso deve indicare specificamente la norma violata e il contrasto con la sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
chi deduce omesso esame deve indicare il fatto storico, il dato da cui risulta e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
impone l'indicazione dei documenti e degli atti rilevanti per la censura di omesso esame.
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha regolato la trattazione in camera di consiglio e la memoria illustrativa.
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente la cassazione con rinvio per il nuovo esame del punto accolto.
art. 385, comma 3, c.p.c.
attribuisce al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente richiamare documenti, argomentazioni difensive o una generale critica dell'apprezzamento delle prove.
- In materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio, quando interviene una disciplina sopravvenuta, occorre individuare in concreto il regime complessivamente più favorevole, non limitandosi al confronto astratto tra minimi e massimi edittali.
- La comparazione tra vecchia e nuova disciplina sanzionatoria deve tener conto delle circostanze concrete dell'illecito, secondo i criteri di valutazione del fatto previsti dalla normativa di settore.
- La quantificazione della sanzione amministrativa da parte del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti in cui emerga l'omesso rispetto dei criteri legali o un vizio di legittimità, non già per una diversa apprezzamento della gravità del fatto.
- La Corte di cassazione può accogliere il ricorso anche per una ragione giuridica diversa da quella espressamente prospettata, purché si mantenga entro i fatti accertati nei giudizi di merito e risultanti dagli atti richiamati.
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