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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32761/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva la violazione del diritto di difesa per eccessiva compressione dei termini utili (notifica del provvedimento il 08/03/2023 ore 18:13 e convalida da parte del G.I.P. il 10/03/2023 alle 14:00, cioè prima del decorso di 48 ore), l'utilizzo di un inesistente precedente DASPO indicato nell'ordinanza e l'indeterminatezza delle competizioni sportive cui si riferiva il divieto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la convalida del provvedimento è intervenuta prima che fosse decorso il termine dilatorio di 48 ore utile all'esercizio del contraddittorio cartolare, con conseguente nullità dell'atto sotto il profilo della compressione del diritto di difesa. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 01/03/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione (l'obbligo di comparire davanti alle forze di polizia). Ha invece confermato che resta intatta la parte amministrativa del divieto di accesso a impianti/manifestazioni (il divieto di ingresso allo stadio e luoghi connessi). L'accoglimento del primo motivo ha assorbito i restanti motivi.

Norme richiamate

  • Costituzione, art.13

    Principio secondo cui i provvedimenti amministrativi che limitano la libertà personale devono essere comunicati entro 48 ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati; la giurisprudenza coordina questo principio con la necessità del contraddittorio.

  • Costituzione, art.24

    Garantisce il diritto di difesa e, secondo la Corte, impone di assegnare all'interessato un termine congruo (interpretabile come minimo di 48 ore dalla notifica) per presentare memorie e deduzioni prima della convalida giudiziale.

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art.6, commi 2, 2-bis, 3 e 5

    Disciplina il provvedimento di divieto (DASPO) e la convalida giudiziale; la giurisprudenza ha ritenuto che, oltre al termine massimo di 96 ore per la convalida, debba essere rispettato un termine minimo di 48 ore dalla notifica per garantire il contraddittorio cartolare, e che la convalida non possa intervenire prima di tale termine.

  • Codice di procedura penale, art.178, lett. c)

    Richiamato in relazione alle garanzie procedurali e alle forme di comunicazione/notifica e alla tutela del diritto di difesa; la Corte lo utilizza come riferimento procedurale per le tutele a favore dell'interessato.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.144/1997

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.6 comma 3 nella parte che non prevedeva l'avviso all'interessato della facoltà di presentare memorie, spingendo per l'introduzione del comma 2-bis e rafforzando l'obbligo di tutela del contraddittorio.

Massime di principio

  • La convalida giudiziale di un provvedimento limitativo della libertà personale non può intervenire prima che siano decorrere almeno 48 ore dalla notifica all'interessato, termine necessario per garantire il contraddittorio cartolare.
  • Esiste un termine massimo di 96 ore per la convalida: la mancata convalida entro tale termine determina la caducazione del provvedimento questorile.
  • La violazione del termine dilatorio di 48 ore che impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa determina la nullità della parte del provvedimento relativa agli obblighi personali (es. obbligo di presentazione), mentre il divieto amministrativo di accesso agli impianti sportivi può restare intatto se conforme ai presupposti di legge.
  • Il giudice convalidante deve lasciare elementi probatori oggettivi (date/ore o altri riferimenti) idonei a dimostrare la tempestività della convalida; in caso di incertezza non risolvibile dagli atti la misura va annullata.
  • In situazioni analoghe il difensore deve tempestivamente depositare memorie e deduzioni nel termine dilatorio per far valere le proprie ragioni; l'omesso rispetto di questo termine da parte dell'autorità è motivo di annullamento.
  • Annotazioni o riferimenti a precedenti amministrativi inesistenti possono costituire vizio di motivazione, ma se il vizio procedurale relativo al diritto di difesa è decisivo, i restanti motivi possono risultare assorbiti.

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