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Sentenza

Sentenza del 20/07/2022 n. 247 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Interposizione fittizia di persona- Presupposto - Necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava a xxxxx l'interposizione fittizia di persona tramite la società portoghese xxxxx, ritenendolo il vero dominus dell'attività e attribuendogli maggiori redditi ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2009. L'accertamento si basava su presunzioni di gestione occulta e vantaggi fiscali derivanti dalla localizzazione estera della società, nonché su indizi quali il ruolo di xxxxx come ideatore e relatore, i flussi finanziari tra società italiane e estere e dichiarazioni di terzi. Il ricorrente contestava l'avviso per vari motivi, tra cui decadenza dei termini, errata applicazione della normativa fiscale e mancata dimostrazione dell'interposizione fittizia.

La decisione

La Commissione Tributaria d'Appello ha accolto l'appello di xxxxx, ritenendo che l'Agenzia delle Entrate non avesse fornito prove sufficienti, gravi, precise e concordanti per dimostrare l'interposizione fittizia. È stato riconosciuto che la società portoghese era effettivamente operativa, con personale, attività documentate e regolare contabilità. Le presunzioni dell'Agenzia non erano univoche né sufficienti a dimostrare un accordo simulato con terzi. Anche i flussi finanziari e le intercettazioni non dimostravano la gestione occulta. L'appello è stato accolto e le spese di giudizio compensate.

Norme richiamate

  • art. 37 dpr 600/1973

    Richiede che per configurare l'interposizione fittizia vi sia la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interponente e dell'interposto, ma anche del terzo contraente, la cui volontà deve essere diretta ad assumere diritti e obblighi nei confronti dell'interponente.

  • art. 12 comma 2-bis d.l. 78/2009

    Prevede il raddoppio dei termini per l'accertamento, applicato dall'Agenzia ma contestato dal ricorrente.

  • art. 4 d.l. 167/1990

    Norma relativa agli obblighi di monitoraggio fiscale sugli investimenti e attività finanziarie detenute all'estero, la cui applicazione è stata contestata nel caso.

  • Cass. sent. 12788/2011

    Giurisprudenza che stabilisce il presupposto necessario dell'accordo simulatorio per l'interposizione fittizia.

Massime di principio

  • La sola presenza di una società estera che gestisce attività commerciali non è sufficiente a configurare un'interposizione fittizia di persona.
  • Per dimostrare l'interposizione fittizia è necessario fornire prove gravi, precise e concordanti di un accordo simulato tra interponente, interposto e terzo contraente.
  • La localizzazione della società in un paese con regime fiscale agevolato non implica automaticamente una gestione occulta o simulata.
  • Le presunzioni basate su flussi finanziari, dichiarazioni di terzi o attività del socio unico devono essere valutate nel contesto complessivo e non possono da sole dimostrare la fittizietà.
  • L'attività societaria reale, documentata da costi, personale, contratti e contabilità regolare, esclude la configurazione di interposizione fittizia.
  • La ricostruzione dei redditi ai fini fiscali deve essere coerente con l'effettiva operatività della società e non solo su elementi parziali o indiziari.

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