Cassazione Penale, Sentenza n. 10066/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame del sequestro preventivo: la ricorrente, terza interessata e moglie di Giovanni Esposito (indagato per concorso esterno in associazione camorristica e reati patrimoniali), contestava che i beni sequestrati fossero di mera intestazione fittizia riconducibile al marito. Sosteneva invece la titolarità reale ed esclusiva dei beni (conti correnti, quote societarie, autoveicolo) sulla base di provviste reddituali autonome e denunciava: omissione di motivazione del Tribunale sulle evidenze probatorie fornite; errata applicazione del presupposto del fumus commissi delicti alla terza estranea; inversione dell'onere della prova e travisamento degli atti. Richiamava inoltre decreti di dissequestro precedentemente adottati dal GIP in suo favore come prova della propria capacità reddituale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per essere fondamentalmente un riesame di merito non consentito in questa sede. Ha ritenuto che il Tribunale di Napoli abbia motivato logicamente e compiutamente la conservazione del sequestro: presenza di gravi indizi a carico del marito, sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni, assenza di giustificazioni credibili circa la provenienza dei cespiti (movimentazioni bancarie, bonifici da società, acquisto di titoli e autovettura con rate incompatibili con la situazione reddituale dichiarata). La Corte ha richiamato il principio secondo cui la presunzione relativa di illecita accumulazione ex art. 240-bis cod. pen. può operare anche per beni intestati al coniuge quando la sproporzione e le circostanze dimostrino la simulazione dell'intestazione. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 240 cod. pen.
Norma relativa alla confisca per sproporzione/illecita provenienza dei beni; richiamata come fondamento della possibilità di sequestro preventivo funzionale alla confisca.
art. 240-bis cod. pen.
Prevede la presunzione relativa di illecita accumulazione e la possibilità di misure reali anche su beni intestati a terzi (es. coniuge), quando la sproporzione tra patrimonio e redditi e le circostanze dimostrino la natura simulata dell'intestazione.
art. 321 cod. proc. pen.
Norme procedurali sul sequestro preventivo e sulla convalida/disposizione dei provvedimenti cautelari reali; richiamata per il procedimento originario di convalida.
art. 325 cod. proc. pen.
Limita il ricorso in Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali alla sola violazione di legge; la Corte ha ricordato che il sindacato in questa sede non può consistere in un riesame di merito dei fatti.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per la condanna della ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammissibile soprattutto per violazioni di legge e vizi motivazionali radicali; non è lo strumento per rinnovare la valutazione di merito sui fatti e sulle prove.
- In materia di sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 240-bis, la sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni e l'assenza di giustificazioni credibili sono elementi decisivi: la semplice intestazione formale a terzi non è sufficiente a escludere il vincolo se emergono indizi concreti di illecito accumulo.
- Quando il bene è intestato al coniuge, opera una presunzione relativa di illecita accumulazione che può essere superata solo mediante documentazione probante di provvista reddituale autonoma e riconoscibile (movimenti bancari coerenti, redditi dichiarati, atti di acquisto giustificati).
- Le difese della terza interessata devono produrre elementi concreti e specifici (documentazione contabile, prove di entrate regolari e compatibili con gli acquisti, contratti societari, ecc.); mere affermazioni generiche o la riproposizione di contenuti già valutati non bastano.
- Provvedimenti di dissequestro adottati in atti distinti possono essere rilevanti ma non determinano automaticamente l'annullamento di un diverso provvedimento cautelare se quest'ultimo è adeguatamente motivato; occorre agire nei riti e gradi processuali appropriati per valorizzare tali provvedimenti.
- In fase cautelare il Giudice può valutare movimenti bancari, bonifici societari e modalità di spesa per ricostruire la provenienza dei mezzi: acquisti finanziati con rate non sostenibili dalla situazione reddituale dichiarata sono indici sintomatici di sproporzione.
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