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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03682/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa artigiana)

La controversia

Le comproprietarie di un appartamento al piano terreno, danneggiato da infiltrazioni nel locale abitativo e nel porticato antistante, avevano convenuto in giudizio il proprietario dell'appartamento sovrastante e il titolare della ditta che aveva eseguito lavori sul lastrico solare, sui cornicioni e sui canali di gronda, chiedendo il risarcimento dei danni in solido. In primo grado il contratto con la ditta era stato qualificato come appalto, con condanna solidale dei convenuti e condanna dell'esecutore dei lavori a manlevare il proprietario sovrastante. In appello, invece, il rapporto veniva qualificato come contratto d'opera, con applicazione del termine annuale di prescrizione dell'azione ex art. 2226 c.c. e rigetto della domanda verso l'esecutore dei lavori; veniva inoltre esclusa l'applicazione dell'art. 1669 c.c. e dell'art. 2043 c.c., mentre veniva revocata la manleva. Le ricorrenti hanno proposto cinque motivi: i primi tre contro la qualificazione del contratto come d'opera e contro la valutazione della dimensione dell'impresa e della natura dei lavori; il quarto contro l'esclusione della responsabilità ex art. 1669 c.c. e dell'azione aquiliana; il quinto per omessa pronuncia sull'appello incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non decisive o inammissibilmente dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto le censure sulla qualificazione del rapporto come contratto d'opera, osservando che la distinzione tra appalto e opera dipende dalla struttura e dimensione dell'impresa e che tale accertamento compete al giudice di merito. Ha inoltre precisato che l'affermazione della Corte d'appello secondo cui l'art. 1669 c.c. presupporrebbe un contratto di appalto non è esatta in diritto, poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale; tuttavia il ricorso è stato comunque respinto perché, in base agli accertamenti di merito, i lavori erano di modesta entità e non erano la causa principale delle infiltrazioni, con conseguente esclusione della disciplina dell'art. 1669 c.c. È stato infine escluso il vizio di omessa pronuncia sull'appello incidentale, ritenuto assorbito. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2226 c.c.

    Per l'azione contrattuale relativa a vizi dell'opera il termine di prescrizione è di un anno dalla consegna dell'opera.

  • art. 2083 c.c.

    È richiamato per individuare la piccola impresa, rilevante nella distinzione tra contratto d'opera e appalto.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato nei motivi di ricorso in tema di riparto dell'onere probatorio sulla qualificazione del rapporto e sui fatti rilevanti.

  • art. 2947 c.c.

    È invocato nei motivi, ma non assume rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    È invocato per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che si tratta di apprezzamento di merito.

  • art. 2222 c.c.

    È richiamato per il contratto d'opera, distinto dall'appalto in base alla struttura dell'impresa esecutrice.

  • art. 1655 c.c.

    È richiamato per la nozione di appalto, che postula un'organizzazione imprenditoriale di media o grande dimensione.

  • art. 1669 c.c.

    La Corte corregge l'affermazione della sentenza impugnata: la responsabilità ex art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale e trascende il rapporto negoziale; tuttavia nel caso concreto è esclusa perché i lavori erano di modesta entità e non causa principale dei danni.

  • art. 2043 c.c.

    È esclusa la responsabilità aquiliana perché la controversia si colloca nell'ambito di un rapporto contrattuale e l'azione esercitata aveva natura contrattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene posto a fondamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La distinzione tra contratto d'opera e appalto non dipende solo dal contenuto materiale dell'attività eseguita, ma soprattutto dalla struttura e dimensione dell'impresa incaricata: l'opera ricorre quando l'attività è svolta da una piccola impresa, mentre l'appalto presuppone un'organizzazione imprenditoriale di media o grande dimensione.
  • La qualificazione del rapporto come contratto d'opera o appalto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, se adeguatamente motivato, non è normalmente sindacabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
  • L'azione ex art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale e non è esclusa in astratto dalla mancanza di un contratto di appalto; tuttavia essa richiede che i vizi denunciati siano gravi e imputabili all'opera eseguita, accertamento che spetta al giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito accerta che i lavori commissionati erano di modesta entità e non costituivano la causa principale dei danni, può escludersi l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. anche se i difetti dell'immobile risultino da più concause.
  • La censura di omessa pronuncia è infondata se il giudice d'appello ha ritenuto il motivo incidentale assorbito perché superato dalla soluzione data alla questione principale o perché i capi della decisione di primo grado non sono stati effettivamente devoluti in appello.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoMandatoProveImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàNullità

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