Cassazione Civile, Ordinanza n. 03682/2024 del 09/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa artigiana)
La controversia
Le comproprietarie di un appartamento al piano terreno, danneggiato da infiltrazioni nel locale abitativo e nel porticato antistante, avevano convenuto in giudizio il proprietario dell'appartamento sovrastante e il titolare della ditta che aveva eseguito lavori sul lastrico solare, sui cornicioni e sui canali di gronda, chiedendo il risarcimento dei danni in solido. In primo grado il contratto con la ditta era stato qualificato come appalto, con condanna solidale dei convenuti e condanna dell'esecutore dei lavori a manlevare il proprietario sovrastante. In appello, invece, il rapporto veniva qualificato come contratto d'opera, con applicazione del termine annuale di prescrizione dell'azione ex art. 2226 c.c. e rigetto della domanda verso l'esecutore dei lavori; veniva inoltre esclusa l'applicazione dell'art. 1669 c.c. e dell'art. 2043 c.c., mentre veniva revocata la manleva. Le ricorrenti hanno proposto cinque motivi: i primi tre contro la qualificazione del contratto come d'opera e contro la valutazione della dimensione dell'impresa e della natura dei lavori; il quarto contro l'esclusione della responsabilità ex art. 1669 c.c. e dell'azione aquiliana; il quinto per omessa pronuncia sull'appello incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non decisive o inammissibilmente dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto le censure sulla qualificazione del rapporto come contratto d'opera, osservando che la distinzione tra appalto e opera dipende dalla struttura e dimensione dell'impresa e che tale accertamento compete al giudice di merito. Ha inoltre precisato che l'affermazione della Corte d'appello secondo cui l'art. 1669 c.c. presupporrebbe un contratto di appalto non è esatta in diritto, poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale; tuttavia il ricorso è stato comunque respinto perché, in base agli accertamenti di merito, i lavori erano di modesta entità e non erano la causa principale delle infiltrazioni, con conseguente esclusione della disciplina dell'art. 1669 c.c. È stato infine escluso il vizio di omessa pronuncia sull'appello incidentale, ritenuto assorbito. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2226 c.c.
Per l'azione contrattuale relativa a vizi dell'opera il termine di prescrizione è di un anno dalla consegna dell'opera.
art. 2083 c.c.
È richiamato per individuare la piccola impresa, rilevante nella distinzione tra contratto d'opera e appalto.
art. 2697 c.c.
È evocato nei motivi di ricorso in tema di riparto dell'onere probatorio sulla qualificazione del rapporto e sui fatti rilevanti.
art. 2947 c.c.
È invocato nei motivi, ma non assume rilievo decisivo nella decisione.
art. 116 c.p.c.
È invocato per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che si tratta di apprezzamento di merito.
art. 2222 c.c.
È richiamato per il contratto d'opera, distinto dall'appalto in base alla struttura dell'impresa esecutrice.
art. 1655 c.c.
È richiamato per la nozione di appalto, che postula un'organizzazione imprenditoriale di media o grande dimensione.
art. 1669 c.c.
La Corte corregge l'affermazione della sentenza impugnata: la responsabilità ex art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale e trascende il rapporto negoziale; tuttavia nel caso concreto è esclusa perché i lavori erano di modesta entità e non causa principale dei danni.
art. 2043 c.c.
È esclusa la responsabilità aquiliana perché la controversia si colloca nell'ambito di un rapporto contrattuale e l'azione esercitata aveva natura contrattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene posto a fondamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La distinzione tra contratto d'opera e appalto non dipende solo dal contenuto materiale dell'attività eseguita, ma soprattutto dalla struttura e dimensione dell'impresa incaricata: l'opera ricorre quando l'attività è svolta da una piccola impresa, mentre l'appalto presuppone un'organizzazione imprenditoriale di media o grande dimensione.
- La qualificazione del rapporto come contratto d'opera o appalto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, se adeguatamente motivato, non è normalmente sindacabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
- L'azione ex art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale e non è esclusa in astratto dalla mancanza di un contratto di appalto; tuttavia essa richiede che i vizi denunciati siano gravi e imputabili all'opera eseguita, accertamento che spetta al giudice di merito.
- Quando il giudice di merito accerta che i lavori commissionati erano di modesta entità e non costituivano la causa principale dei danni, può escludersi l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. anche se i difetti dell'immobile risultino da più concause.
- La censura di omessa pronuncia è infondata se il giudice d'appello ha ritenuto il motivo incidentale assorbito perché superato dalla soluzione data alla questione principale o perché i capi della decisione di primo grado non sono stati effettivamente devoluti in appello.
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