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Ordinanza

Ordinanza n. 253/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per l’esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3899/2025 - Sezione III – depositata il 27/10/2025 e comunicata in pari data;

Giustizia amministrativa202502683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3899/2025, che aveva disposto 49 ore settimanali di assistenza domiciliare SAD, mantenendo 4 ore giornaliere di OSS

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario assistenziale)

Prevale il privato

La controversia

La parte appellante ha promosso un incidente esecutivo per ottenere l'esatta esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 3899/2025. Il provvedimento cautelare aveva disposto, in favore della persona assistita, l'assegnazione di 7 ore giornaliere di servizio di assistenza domiciliare SAD per 7 giorni alla settimana, pari a 49 ore settimanali, oltre al mantenimento delle 4 ore giornaliere di OSS, al fine di preservare la stabilità raggiunta e impedire la perdita dei progressi ottenuti. Le amministrazioni intimate avevano invece assegnato soltanto 21 ore e 30 minuti settimanali di SAD. Il Comune di Ottaviano si è costituito con un difensore privo, al momento della costituzione, dell'abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. È stata quindi dedotta e rilevata d'ufficio la carenza di ius postulandi del difensore, con conseguente invalidità della costituzione dell'amministrazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ordinato alle amministrazioni intimate di dare esatta esecuzione all'ordinanza cautelare n. 3899/2025, assegnando alla persona assistita 7 ore giornaliere di SAD per 7 giorni alla settimana, pari a 49 ore settimanali, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha nominato fin d'ora, per il caso di perdurante inadempimento, il Capo di Gabinetto della Regione Campania o un suo delegato quale Commissario ad acta. Ha condannato il Comune di Ottaviano al pagamento delle spese dell'incidente esecutivo, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio del Comune di Ottaviano per difetto di ius postulandi del suo unico difensore, ordinando alla Segreteria di escludere il difensore dall'accesso al PAT per il giudizio fino alla prova dell'abilitazione o di altro titolo, nonché di trasmettere il provvedimento al Consiglio nazionale forense e al competente Consiglio dell'ordine per gli accertamenti e le eventuali conseguenze. Ha inoltre disposto gli ulteriori adempimenti di comunicazione e l'oscuramento dei dati personali e sanitari.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 2, c.p.a.

    per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori

    L'obbligo di patrocinio mediante avvocato abilitato davanti alle giurisdizioni superiori comporta l'inammissibilità della costituzione dell'amministrazione quando l'atto sia sottoscritto dall'unico difensore privo di tale abilitazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, a fondamento delle cautele relative alla diffusione di dati sanitari.

Massime di principio

  • L'ordinanza cautelare deve essere eseguita nei termini e secondo il contenuto puntualmente stabiliti dal giudice; l'erogazione di una prestazione in misura inferiore a quella ordinata integra inadempimento parziale e legittima l'intervento esecutivo del giudice amministrativo.
  • Nel procedimento di esecuzione di un'ordinanza cautelare, il giudice può ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine determinato e nominare preventivamente un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; la costituzione sottoscritta dall'unico difensore privo di tale abilitazione è inammissibile per difetto di ius postulandi.
  • Quando emergano dubbi sull'abilitazione del difensore al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, il giudice può disporre gli adempimenti informativi e le trasmissioni agli organi forensi competenti per gli accertamenti del caso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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