Cassazione Penale, Ordinanza n. 32238/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ufficio giudiziario)
La controversia
L'imputato, processato dinanzi al Tribunale di Milano per il delitto di evasione, ha chiesto la rimessione del procedimento ad altro ufficio giudiziario deducendo una pretesa grave situazione locale idonea a compromettere l'imparzialità dell'intero ufficio. A suo dire, il condizionamento deriverebbe dall'azione disciplinare promossa dal Ministro della giustizia nei confronti di alcuni magistrati del distretto, in relazione a una vicenda diversa ma connessa ai fatti contestati, e sarebbe confermato da provvedimenti cautelari adottati nei suoi confronti durante il procedimento, asseritamente pregiudizievoli anche per le sue gravi condizioni di salute. Tali deduzioni sono state ribadite con successiva memoria. La Corte ha esaminato la domanda alla luce dei presupposti della rimessione e l'ha ritenuta manifestamente infondata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'istituto abbia carattere eccezionale e richieda una grave situazione locale, esterna alla dialettica processuale, tale da far emergere un concreto pericolo per la non imparzialità dell'intero ufficio giudiziario. Nel caso concreto, le doglianze sulle presunte anomalie procedimentali e sulle valutazioni cautelari sono state considerate parte del fisiologico confronto processuale, prive di significato ai fini della rimessione. In applicazione dell'art. 48, comma 6, c.p.p., il richiedente è stato inoltre condannato al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende; non è stata invece disposta la condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 48 c.p.p.
Consente, in caso di richiesta di rimessione manifestamente infondata, la condanna del richiedente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 386 c.p.
È il reato per cui l'imputato risulta processato dinanzi al Tribunale di Milano.
art. 25 Cost.
Richiamato in via sistematica come principio del giudice naturale precostituito per legge, rispetto al quale la rimessione costituisce deroga eccezionale.
Massime di principio
- La rimessione del processo ad altro ufficio giudiziario è istituto eccezionale e, proprio perché deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, va interpretata restrittivamente.
- Per integrare la grave situazione locale occorre un fenomeno esterno alla dialettica processuale, connotato da obiettiva abnormità e tale da rendere concreto il pericolo di non imparzialità dell'intero ufficio giudiziario, non di singoli magistrati.
- I provvedimenti o comportamenti del giudice possono rilevare ai fini della rimessione solo se siano effetto della grave situazione locale e presentino caratteristiche oggettive sintomatiche della mancanza di imparzialità dell'ufficio nel suo complesso.
- Non sono sufficienti timori, illazioni o sospetti privi di supporto in fatti oggettivi e di intrinseca capacità dimostrativa; le doglianze che si risolvono in contestazioni fisiologiche del confronto processuale non fondano la rimessione.
- In caso di richiesta manifestamente infondata, il richiedente può essere condannato al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 48, comma 6, c.p.p.
Come è indicizzato
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