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Sentenza

Sentenza del 15/12/2015 n. 5420 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RIMBORSI IVA - Presentazione del modello di rimborso - Presupposto dell'esigibilità del credito.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il termine applicabile al diritto al rimborso IVA quando il contribuente abbia già manifestato nella dichiarazione annuale la volontà di recuperare il credito, compilando il quadro relativo. Secondo il principio espresso, tale dichiarazione vale come presentazione dell'istanza di rimborso. L'eventuale successiva presentazione del modello di rimborso non costituisce una nuova domanda soggetta al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992, ma rappresenta un adempimento necessario per rendere esigibile il credito e avviare concretamente la procedura di rimborso.

La decisione

Il diritto al rimborso IVA, una volta manifestata la volontà di ottenerlo nella dichiarazione annuale, è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., e non al termine biennale di decadenza. La presentazione del modello di rimborso è considerata un presupposto per l'esigibilità del credito e per l'avvio del procedimento esecutivo, non il momento genetico del diritto né una nuova istanza autonoma soggetta a decadenza biennale. Il testo non indica l'esito processuale specifico né le parti formalmente vittoriose.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992

    termine biennale di decadenza

    Il termine biennale non si applica al diritto al rimborso IVA quando la volontà di recuperare il credito sia stata già manifestata nella dichiarazione annuale; la successiva presentazione del modello di rimborso non integra una nuova istanza soggetta a tale decadenza.

  • Art. 2946 c.c.

    prescrizione ordinaria decennale

    Il diritto al rimborso IVA risultante dalla dichiarazione annuale è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

  • Cass. n. 15229/2012

    Richiamata a conferma del principio secondo cui la manifestazione della volontà di ottenere il rimborso nella dichiarazione annuale è sufficiente a individuare l'istanza, mentre il modello successivo serve a rendere esigibile il credito.

  • Cass. n. 4142/2015

    Richiamata a conferma dell'applicazione del termine prescrizionale decennale al diritto al rimborso IVA già manifestato in dichiarazione.

Massime di principio

  • La compilazione in dichiarazione del quadro relativo al credito IVA può valere come manifestazione della volontà di ottenere il rimborso, anche se il modello specifico viene presentato successivamente.
  • Il modello di rimborso successivo può costituire un adempimento procedurale necessario per rendere il credito esigibile e avviare il rimborso, senza determinare la nascita del diritto.
  • Quando il diritto al rimborso è già stato manifestato nella dichiarazione, occorre distinguere tra decadenza dall'azione e prescrizione del diritto: in linea generale si applica la prescrizione ordinaria decennale, non il termine biennale di decadenza.
  • La mancata presentazione immediata del modello di rimborso non comporta automaticamente la perdita del diritto, purché la volontà di ottenere il rimborso risulti già dalla dichiarazione e non sia decorso il termine prescrizionale.
  • L'esito concreto può dipendere dal contenuto della dichiarazione, dalla corretta indicazione del credito, dagli adempimenti richiesti dall'amministrazione e da eventuali atti interruttivi della prescrizione.

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