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Sentenza

Sentenza n. 83/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, n. 1862/2024, pubblicata l’11.06.2024, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 10.06.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l’effetto: - dichiara che il ricorrente ha diritto all’attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2019/20; 2021/22 e 2022/23; - per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., all’attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per l’importo di € 1.500,00; oltre interessi dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione; - compensa le spese di lite”; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2021/22 e 2022/23, per complessivi € 1.500,00 oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo la mancata attuazione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 1862/2024. Ha lamentato la violazione degli artt. 112 e ss. c.p.a. e dell’obbligo conformativo gravante sull’Amministrazione, la violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento e imparzialità, nonché la violazione della direttiva 1999/70/CE, clausola 4, sul principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Il Ministero si è costituito producendo una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale con cui si attestava la mera trasmissione della sentenza agli uffici competenti, senza dimostrare l’effettiva attribuzione del beneficio economico riconosciuto dal giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso di ottemperanza fondato. Ha precisato che il giudizio di ottemperanza esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è diretto alla stretta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e non consente di introdurre domande ulteriori o diverse, anche se collegate al giudicato. Ha inoltre rilevato la regolarità processuale del ricorso, la comprovata formazione del giudicato e il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro. La documentazione depositata dal Ministero è stata ritenuta inidonea a provare l’adempimento, poiché dimostrava soltanto la trasmissione interna della sentenza e non l’attribuzione della Carta docente o del relativo beneficio economico. Il Ministero è stato quindi condannato a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecce entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale per il personale scolastico, con facoltà di delega, da esercitare nei successivi 60 giorni. Il commissario, in quanto dipendente pubblico inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non avrà diritto a compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    giudizio di ottemperanza esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo può essere utilizzato per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente alla sua concreta esecuzione.

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    L’amministrazione destinataria del comando giudiziale ha l’obbligo di conformarsi al giudicato; il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione e adottare le misure sostitutive necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Nel rito camerale di ottemperanza devono essere rispettati i termini dimezzati per il deposito del ricorso.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    La proponibilità del giudizio di ottemperanza presuppone, nella fattispecie considerata, la dimostrazione dell’efficacia di giudicato della sentenza azionata.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo

    L’azione esecutiva relativa a somme di denaro nei confronti della pubblica amministrazione è proponibile dopo il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nella sentenza del giudice ordinario azionata in ottemperanza.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dal ricorrente quale parametro del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, senza costituire il fondamento autonomo della decisione.

  • clausola 4 della direttiva 1999/70/CE

    È richiamata dal ricorrente in relazione alla parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, ma la decisione è fondata sull’obbligo di esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e resta circoscritto alla stretta esecuzione del comando giudiziale, senza consentire la proposizione di domande ulteriori o diverse, anche se connesse al giudicato.
  • La mera trasmissione interna della sentenza agli uffici competenti o l’avvio di adempimenti organizzativi non dimostra l’ottemperanza quando il giudicato impone l’attribuzione concreta di una somma o di un beneficio al privato; l’amministrazione deve provare l’effettiva esecuzione della statuizione.
  • L’esecuzione dell’ordine contenuto nel giudicato costituisce un dovere inderogabile d’ufficio per l’amministrazione destinataria, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
  • Quando l’amministrazione permane inerte dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine e nominare fin d’ora un commissario ad acta, incaricato di adottare gli atti sostitutivi necessari in caso di ulteriore inadempimento.
  • Per l’azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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