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Ordinanza

Ordinanza n. 285/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento adottato il -OMISSIS-, notificato in data 01.04.2026, con il quale il Questore di Alessandria ha fatto divieto al ricorrente di fare ritorno nel Comune di Tortona, senza preventiva autorizzazione, per il periodo di anni tre; - degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento;

Giustizia amministrativa202600958

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di ritorno nel Comune di Tortona, senza preventiva autorizzazione, per tre anni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario foglio di via)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Alessandria deducendone l'illegittimità e chiedendone la sospensione cautelare. La misura è stata adottata in relazione alla partecipazione del ricorrente a una manifestazione sindacale con attività di picchettaggio e blocco di automezzi. Il TAR, a un sommario esame, ha ritenuto che la sola partecipazione alla manifestazione e il ruolo sindacale non dimostrino una specifica condotta violenta o minacciosa né una concreta pericolosità sociale. I fotogrammi prodotti non consentirebbero di ricavare con sufficiente certezza una condotta individuale violenta o minacciosa, mentre gli atti di indagine non dimostrerebbero un effettivo ruolo di organizzazione e coordinamento del blocco dei mezzi. È stato inoltre contestato il generico richiamo, nella motivazione del provvedimento, a denunce per reati commessi in occasione di manifestazioni, senza indicazione delle circostanze concrete degli episodi e dell'esito dei procedimenti penali. Quanto al periculum in mora, il divieto incide sulla libertà di circolazione del ricorrente, che svolge funzioni di coordinatore sindacale anche nella provincia di Alessandria.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del divieto di ritorno nelle more della definizione del giudizio. Ha ravvisato il fumus boni iuris nella possibile insufficienza degli elementi individualizzanti a sostegno della pericolosità sociale: il picchettaggio non è di per sé illecito o pericoloso, rientrando nell'esercizio del diritto di sciopero, salvo modalità violente o minacciose; la mera presenza a una manifestazione, il ruolo sindacale, fotogrammi non univoci e il generico riferimento a denunce non sono apparsi sufficienti. Ha ravvisato il periculum in mora nella limitazione della libertà di circolazione e nell'incidenza del divieto sull'attività sindacale svolta dal ricorrente nella provincia interessata. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 1° aprile 2027 e compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 40 Cost.

    il picchettaggio non può ritenersi attività in sé vietata o pericolosa, rientrando nel legittimo esercizio del diritto di sciopero, purché non avvenga con modalità violente o minacciose

    Il diritto di sciopero tutela anche l'attività di picchettaggio, purché le modalità concrete non siano violente o minacciose e non comprimano la libertà dei lavoratori non scioperanti né mettano in pericolo la pubblica sicurezza.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la valutazione e la concessione della tutela cautelare richiesta.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • La mera partecipazione a un picchetto o a una manifestazione sindacale, anche in presenza di numerose persone e di un ostacolo agli automezzi, non dimostra di per sé la pericolosità sociale individuale necessaria per adottare un divieto di ritorno, in assenza di elementi specifici riferibili al singolo che attestino violenza o minaccia.
  • L'attività di picchettaggio rientra nell'esercizio del diritto di sciopero e può assumere rilievo ai fini delle misure di prevenzione soltanto quando sia svolta con modalità violente o minacciose, tali da condizionare la libertà altrui o da mettere in pericolo la pubblica sicurezza.
  • Il ruolo sindacale o organizzativo astrattamente rivestito dal destinatario della misura non è sufficiente, senza concreti elementi probatori, a dimostrare che egli abbia organizzato o coordinato condotte illecite durante una manifestazione.
  • Il richiamo generico a precedenti denunce per reati commessi in occasione di manifestazioni non è sufficiente a fondare una valutazione di pericolosità sociale se il provvedimento non indica le circostanze specifiche degli episodi e l'esito dei relativi procedimenti penali.
  • Nella valutazione cautelare della legittimità di un divieto di ritorno, il periculum in mora può sussistere quando la misura incide concretamente sulla libertà di circolazione e ostacola lo svolgimento dell'attività lavorativa o sindacale del destinatario nel territorio vietato.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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