Sentenza n. 9506/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza della sentenza n. 1008/2025 pubbl. il 28/01/2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, al termine del procedimento RG n. 30952/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma che riconosceva il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 1008/2025, notificata e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/2024, nella misura nominale di euro 500, e aveva condannato il Ministero all’attribuzione della Carta del docente secondo il sistema proprio della stessa, oltre interessi o rivalutazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del giudicato. Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna al pagamento di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che l’Amministrazione non aveva dimostrato l’avvenuta esecuzione della sentenza né fornito chiarimenti sull’adempimento. In applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente. Il diritto riconosciuto dal giudicato e i relativi presupposti non sono nuovamente sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per il caso di persistente inadempimento, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, prevedendo che l’intervento avvenga su richiesta del ricorrente e decorso il termine assegnato al Ministero. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina preventiva del commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente rispetto all’applicazione dell’astreinte, nell’ambito della discrezionalità riconosciuta al giudice dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 400 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche)
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, già accertato dal giudicato del Tribunale ordinario.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione
La sentenza oggetto di ottemperanza aveva previsto il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione del beneficio.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
condanna al pagamento di penalità di mora
La condanna al pagamento dell’astreinte è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice dell’ottemperanza, che può escluderla quando sussistano ragioni ostative; nel caso concreto, la nomina del commissario ad acta è stata considerata ragione esimente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertata l’esistenza di un giudicato favorevole e l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice deve ordinare l’esecuzione del titolo, senza rimettere in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto.
- In presenza dell’allegazione di inadempimento del debitore pubblico, la mancata produzione da parte dell’Amministrazione di chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato consente di ritenere fondata la pretesa del creditore, secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti obbligatori.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.
- La nomina del commissario ad acta può costituire una ragione ostativa alla condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, poiché l’astreinte non è automatica ma dipende dalla valutazione discrezionale del giudice dell’ottemperanza.
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